La formazione del Data Protection Officer deve avere carattere permanente e non può essere riconducibile al solo istante della sua designazione
La formazione viene espressamente richiamata dall’art. 38 par. 2 GDPR come dovere in capo all’organizzazione che procede alla designazione del DPO, il quale deve mantenere quella “conoscenza specialistica” che ne ha consentito la selezione in conformità all’art. 37 par. 5 GDPR e che, di conseguenza, deve avere un carattere permanente.