Recupero crediti, il Garante dichiara illecita la comunicazione ai familiari del debitore senza applicare sanzioni per la violazione della privacy
Le agenzie di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy, che non ha irrogato una sanzione amministrativa, limitandosi a ingiungere alla società di conformarsi alla normativa privacy.







