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Stefano Manzelli

Consulente privacy, divulgatore e il data protection officer. Direttore di sicurezzaurbanaintegrata.it.

In caso di sinistro in prossimità delle telecamere comunali serve una procura speciale per consentire al perito assicurativo l'accesso ai filmati. Il TAR Sicilia con sentenza n. 1491 del 25 maggio 2026 introduce un'importante precisazione operativa destinata a incidere sulla gestione quotidiana delle richieste di accesso ai filmati di videosorveglianza detenuti dai Comuni.

Comprare una bodycam è facile. Una determina di acquisto e qualche brochure ben confezionata per convincersi di avere trovato la soluzione definitiva, anche se sperimentale, contro aggressioni, minacce e contestazioni agli operatori di polizia locale. Poi però arriva il Garante e improvvisamente la tecnologia miracolosa si trasforma in un problema giuridico, organizzativo ed economico.

Prima di accendere dispositivi in grado di classificare i veicoli occorre dimostrare che il trattamento è stato progettato adeguatamente anche lato privacy. Lo evidenzia il parere del Garante n. 268 del 17 aprile 2026, con cui l'Autorità ha espresso parere favorevole al progetto della Provincia autonoma di Trento per il rilevamento dei flussi del traffico veicolare.

Alla fine il dirigente finisce nell’angolo e deve pagare la sanzione.  Il dossier sanitario poco robusto presenta il conto. Ma questa volta a pagare non è il Data Protection Officer. La Corte dei conti di Bolzano, con la sentenza n. 7/2026, lancia infatti un messaggio destinato a fare rumore nelle pubbliche amministrazioni.

Il ristoratore spione paga dazio anche se le telecamere sono state installate dopo aver subìto un furto nel locale. In particolare se mancano i cartelli informativi e le autorizzazioni dell’Ispettorato del lavoro. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 210 del 26 marzo 2026.

Parte dal Trentino il nuovo modello unico nazionale di patto per la sicurezza tra comune e prefettura per regolarizzare il collegamento della polizia locale con le altre forze di polizia dello Stato. Telecamere comunali finalmente senza troppe ambiguità sul fronte interforze.

Ancora una volta emerge un equivoco molto diffuso nei comuni italiani. Pensare che la presenza di una telecamera pubblica equivalga automaticamente alla disponibilità del filmato per chiunque lo richieda, o all’opposto ritenere che basti invocare la privacy per non rispondere affatto. Lo evidenzia il Tar Lombardia con la sentenza n. 1206 del 12 marzo 2026.

Alcune amministrazioni pubbliche pensano che basti finanziare un progetto, firmare una convenzione e restare “fuori dalla cabina tecnica” per non essere chiamati a rispondere sul piano privacy. Ma il provvedimento n. 532/2025, con cui il Garante sanziona la Provincia autonoma di Trento spazza via questa illusione con una chiarezza che non lascia margini.

C’è una tentazione che ciclicamente riemerge nei Comuni italiani. Vestirsi da Polizia di Stato o da Arma dei Carabinieri, senza averne titolo ordinamentale né copertura normativa. Le bodycam alla polizia locale sono l’ultimo feticcio tecnologico di questa deriva mimetica.

C’è un vizio tutto italiano nel trattare la protezione dei dati personali. Finché non arriva la sanzione, la privacy è un tema laterale. Quando arriva, diventa improvvisamente colpa di qualcuno. E quando si tenta di individuare quel qualcuno, la macchina amministrativa scopre che la responsabilità è liquida, dispersa, diluita nei passaggi, e nei “si è sempre fatto così”.

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Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa

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