Dopo aver subìto un furto l’esercente installa un impianto di videosorveglianza ma finisce nei guai per violazione della privacy
Il ristoratore spione paga dazio anche se le telecamere sono state installate dopo aver subìto un furto nel locale. In particolare se mancano i cartelli informativi e le autorizzazioni dell’Ispettorato del lavoro. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 210 del 26 marzo 2026.

Nel mirino dell’Autorità è finito un ristorante romano dove, secondo quanto accertato dalla questura, era stato installato un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante senza alcuna informativa visibile per clienti e passanti e senza il necessario passaggio sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato territoriale del lavoro nonostante la presenza di dipendenti.
La vicenda dimostra ancora una volta come molti esercenti continuino a considerare la videosorveglianza una sorta di far west tecnologico da attivare in fretta dopo un episodio criminoso, dimenticando però che telecamere, monitoraggi da remoto e controlli continui sui luoghi di lavoro non possono essere improvvisati. La logica del “prima installo e poi vediamo” rischia infatti di trasformare un sistema di sicurezza in un boomerang giuridico e reputazionale.
Il Garante ribadisce un principio molto chiaro. Anche l'eventuale semplice visione delle immagini tramite smartphone senza registrazione costituisce trattamento di dati personali e richiede quindi il pieno rispetto delle regole privacy e delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Non basta quindi sostenere che le telecamere servano “solo per vedere” o “solo per sicurezza”. Se l’impianto può anche indirettamente controllare i lavoratori, scattano immediatamente gli obblighi previsti dall’articolo 4 dello Statuto.
(Nella foto: Stefano Manzelli, Direttore di sicurezzaurbanaintegrata.it)
Ed è proprio qui che il provvedimento assume un valore particolarmente severo. L’Autorità definisce infatti il passaggio con sindacati o Ispettorato del lavoro una “condizione indefettibile” per la liceità del trattamento. Una formula pesante che ricorda come la materia non riguardi soltanto il GDPR ma anche la tutela della dignità dei lavoratori. Non solo. Il Garante richiama espressamente anche il possibile rilievo penale della violazione ai sensi dell’articolo 171 del Codice privacy, riguardante le violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori.
Altro elemento significativo è il richiamo sulla trasparenza. Secondo il provvedimento, gli interessati devono poter comprendere immediatamente di trovarsi in un’area videosorvegliata prima ancora di entrare nel cono di ripresa. Niente cartelli minuscoli nascosti dietro una pianta o informative generiche appese vicino alla cassa. Il messaggio deve essere chiaro, leggibile e immediatamente percepibile.
Oltre alla sanzione economica, il Garante ha quindi imposto al ristorante di installare entro 30 giorni idonea cartellonistica privacy e ha vietato l’attivazione delle telecamere durante l’apertura dell’esercizio fino al rilascio dell’eventuale autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.







