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Condominio, quando a violare la privacy non è l’amministratore

Nel condominio la privacy non abita soltanto nello studio dell’amministratore. Sempre più spesso scende le scale, entra nella chat dei vicini, passa dalla bacheca, finisce in una fotografia scattata con lo smartphone o in un messaggio scritto “a caldo” nel gruppo WhatsApp. Il punto è delicato: il problema non è più solo quali dati possa trattare l’amministratore, ma cosa possa fare ciascun condomino dei dati degli altri.

Il Garante lo ha detto con formula semplice: «Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone», dove occorre mantenere equilibrio tra trasparenza gestionale e riservatezza. Le bacheche, ad esempio, sono ammesse per «avvisi di carattere generale», ma non per comunicazioni che comportino «l’uso dei dati personali riferibili a singoli condòmini». Dunque, è possibile apporre l’avviso sull’interruzione dell’acqua ma non il cartello sul condomino moroso, sul vicino che lascia i figli giocare in cortile o sull’automobile individuata con targa e posto auto.

Qui entrano in gioco i principi cardine del Regolamento generale sulla protezione dei dati. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), impone che i dati siano trattati in modo «lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato»: affiggere il nome di un moroso o segnalarne il comportamento in bacheca o in chat difficilmente rispetta questi criteri.

Ancora più incisivo è il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c)), secondo cui i dati devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità»: segnalare un problema condominiale non giustifica quasi mai la diffusione del nominativo del singolo.

E, soprattutto, il principio di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. b)): i dati devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità». La gestione condominiale ha una sua finalità; la “gogna” in chat o in bacheca ne è una distorsione.

La regola non cambia se dalla bacheca si passa alla chat. Anzi, il rischio aumenta: il messaggio è istantaneo, replicabile, inoltrabile, fotografabile. La morosità del vicino non è un pettegolezzo “condominiale”: è un dato personale.

La Cassazione, con la sentenza 4 gennaio 2011, n. 186, ha chiarito che «i dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio», inclusi quelli sulle «posizioni debitorie», costituiscono dati personali; e che la comunicazione è lecita solo se rispettosa dei principi di «proporzionalità, pertinenza e non eccedenza».

Questo non significa che la privacy possa diventare uno scudo contro la trasparenza. Il singolo condomino può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri, in sede di rendiconto o su richiesta all’amministratore: il Garante afferma che, in questo caso, «a prevalere è il principio della trasparenza nella gestione condominiale» e che «l’eventuale richiamo alla privacy […] è fuori luogo». Ma trasparenza non equivale a gogna. Lo stesso Garante aggiunge che è «assolutamente vietato» esporre avvisi di mora o solleciti in spazi accessibili a terzi.

(Nella foto: l'Avv. Carlo Pikler)

Il confine è stato ribadito dalla Cassazione, sez. I civile, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29323: gli spazi condominiali aperti a terzi non possono essere usati per comunicare dati del singolo; l’affissione in bacheca delle posizioni debitorie costituisce «un’indebita diffusione di dati personali», fonte di responsabilità civile.

Altro terreno scivoloso: il “controllore” di pianerottolo. Fotografare il vicino che viola il regolamento può, in astratto, servire a documentare un illecito. La Cassazione penale, sez. I, sentenza 13 aprile 2017, n. 18539, ha escluso il reato di molestie quando lo scopo non era «arrecare disturbo», ma «acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio». Ma attenzione: una cosa è consegnare una prova all’amministratore o al difensore; altra cosa è pubblicarla in chat o sui social. Lì la finalità difensiva evapora e resta la diffusione dell’immagine altrui.

Lo stesso vale per insulti e accuse. Nella chat condominiale il vicino assente non diventa bersaglio libero. La Cassazione penale, sentenza 10 giugno 2022, n. 28675, ha ricordato che le offese via WhatsApp possono integrare diffamazione quando la vittima non è presente e il messaggio è comunicato a più persone.

Il condomino, quindi, può chiedere, segnalare, documentare, persino contestare. Non può però trasformarsi in archivista, investigatore e megafono dei dati altrui. Accountability significa anche saper valutare la differenza tra controllo legittimo e violazione.

Note sull'Autore

Carlo Pikler Carlo Pikler

Avvocato, Epra Srl - Privacy Register Accreditation. Coordinatore del Gruppo di Lavoro Federprivacy sulla protezione dei dati personali nelle amministrazioni condominiali.

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