Niente danni se non si prova la gravità delle conseguenze provocate dalla diffusione di dati personali
Dalla lesione del diritto alla privacy scaturisce il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali. Ciò in ossequio al principio costituzionale di solidarietà derivante dall'articolo 2 della Carta. La Cassazione, con la sentenza n. 29982/2020, ha perciò respinto la richiesta di ristoro avanzata in base alla tesi che l'illegittima diffusione di dati personali determini automaticamente un danno non patrimoniale senza necessità di dimostrare le gravi e serie conseguenze chevil titolare abbia patito.
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