NEWS

Covid-19, privacy soft fino a luglio con semplificazioni su scambio dati, informative e autorizzazioni

Covid-19, privacy soft fino a luglio con semplificazioni su scambio dati, informative e autorizzazioni

Continua la privacy in versione light causa Covid. L'articolo 19 del decreto legge 183/2020 (Milleproroghe) rinvia al 31 luglio 2021 il termine che legittima lo scambio dei dati tra autorità pubbliche (sanità, protezione civile, enti locali ecc.) ed enti attuatori (anche privati), semplifica l'informativa e le autorizzazioni a trattare i dati.

Niente danni se non si prova la gravità delle conseguenze provocate dalla diffusione di dati personali

Niente danni se non si prova la gravità delle conseguenze provocate dalla diffusione di dati personali

Dalla lesione del diritto alla privacy scaturisce il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali solo se si dimostra la gravità e la serietà delle conseguenze patite dall'illegittima circolazione dei propri dati personali. Ciò in ossequio al principio costituzionale di solidarietà derivante dall'articolo 2 della Carta. La Cassazione, con la sentenza n. 29982/2020, ha perciò respinto la richiesta di ristoro avanzata in base alla tesi che l'illegittima diffusione di dati personali determini automaticamente un danno non patrimoniale senza necessità di dimostrare le gravi e serie conseguenze chevil titolare abbia patito.

Azioni rappresentative nei contenziosi del mercato digitale e privacy con la Direttiva UE 2020/1828

Azioni rappresentative nei contenziosi del mercato digitale e privacy con la Direttiva UE 2020/1828

Azioni rappresentative, con un finanziatore esterno, senza spese per i consumatori, in grado di accorpare i contenziosi e farli diventare costo di impresa. È il profilo dell'azione rappresentativa, istituita dalla Direttiva UE 2020/1828 del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/Ce.

Videosorveglianza, rischio sanzioni senza la valutazione di impatto per telecamere intelligenti e raccolta dati su larga scala

Videosorveglianza, rischio sanzioni senza la valutazione di impatto per telecamere intelligenti e raccolta dati su larga scala

Valutazione preventiva di impatto privacy obbligatoria per gli impianti di videosorveglianza su larga scala e più intelligenti. Mentre si naviga a vista sui tempi e sulla trasparenza dei dati raccolti da enti e forze locali. Solo i comuni e gli organi di polizia possono posizionare telecamere rivolte verso piazze, giardini e strade: ma resta il nodo dei sistemi pubblici a vocazione interforze, ossia i cui dati sono condivisibili da più soggetti (comune, polizia, carabinieri ecc.). Le risposte alle domande frequenti in materia di videosorveglianza diramate dal Garante chiariscono questi aspetti, ma non affrontano altri, più complessi. Come per esempio i tempi di conservazione necessariamente allungati per finalità di sicurezza pubblica e le diverse e più limitate regole per la trasparenza dei trattamenti.

Intercettazioni anche se il reato non e' compreso tra quelli elencati all'articolo 266 del Codice di Procedura Penale

Intercettazioni anche se il reato non e' compreso tra quelli elencati all'articolo 266 del Codice di Procedura Penale

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale del Riesame di Milano statuisce che, nell'ambito di un medesimo procedimento, i risultati delle intercettazioni devono essere considerati utilizzabili anche qualora le fattispecie criminose non rientrino nel catalogo di cui all'art. 266 c.p.p. L'ordinanza in questione assume particolare rilevanza ed interesse in quanto si discosta dal principio di diritto enunciato poco meno di un anno fa dalle Sezioni Unite "Cavallo". Questa, in sintesi, la vicenda processuale.

Software di controllo degli smart worker all’esame di privacy

Software di controllo degli smart worker all’esame di privacy

Recentemente una notissima azienda di produzione di software ha presentato uno strumento informatico che consente di individuare un dipendente per nome e vedere il numero di ore che ha trascorso in riunioni da remoto negli ultimi 28 giorni e di conoscere il numero di giorni in cui è stato attivo su determinati programmi, sempre predisposti dalla stessa azienda. I datori di lavoro possono anche vedere il numero di giorni in cui un lavoratore ha inviato e-mail o il numero di volte in cui la videocamera è stata accesa in riunione. Vi sarebbero 73 dati specifici sul comportamento dei lavoratori ai quali i datori di lavoro avrebbero accesso. Non viene notificato ai dipendenti quali comportamenti possano essere monitorati.

Privacy Day Forum 2025: il trailer della giornata

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy