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Le p.a. potranno fare controlli sugli strumenti elettronici in loro dotazione per garantire la sicurezza dei sistemi e dei dati; ma sarà l'Agid, sentito il Garante della privacy, a scrivere linee guida ad hoc. E i dipendenti pubblici dovranno stare attenti a cosa postano sui loro account privati: testi e video non devono né impegnare l'ente né danneggiarne l'immagine. I dipendenti, per altro verso, potranno fare modico uso personale dei device forniti dall'amministrazione.

Social network sorvegliati speciali. Anche quelli personali devono essere utilizzati con cautela. Per darsi regole certe, gli istituti scolastici sono sollecitati a scrivere protocolli interni per l'uso delle reti sociali. A mettere i social sotto la lente è il nuovo articolo 11-ter del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, introdotto dal dpr 81/2023.

Faro del Garante della Privacy sui sistemi videosorveglianza intelligente. L’Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Lecce, che ha annunciato l’avvio di un sistema che prevede l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale. Il Garante ha avviato un’istruttoria anche nei confronti del Comune di Arezzo, dove, secondo notizie di stampa, a partire dal 1° dicembre 2022 è prevista la sperimentazione di “super-occhiali infrarossi” che rileverebbero le infrazioni dal numero di targa e sarebbero in grado di verificare la validità dei documenti del guidatore.

Con un provvedimento notificato il 20 gennaio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha multato il comune di Trento per la violazione della riservatezza personale dei cittadini nell’ambito della sperimentazione dei progetti ”Marvel” e “Protector”, sanzione che dovrà essere pagata entro il termine di 30 giorni, cancellando i dati trattati in violazione di legge. 

Un passaggio del provvedimento n. 752 del 18 dicembre 2025 del Garante in materia di videosorveglianza della pubblica amministrazione merita più attenzione di quanto ne abbia sinora ricevuta. Non tanto per il suo contenuto tecnico, quanto per la portata sistemica delle sue implicazioni.

Il primo cittadino che per la fretta di installare telecamere nel centro di raccolta dei rifiuti differenziati dimentica di posizionare i cartelli e di regolare i rapporti privacy con i cittadini e con il fornitore paga dazio. E rischia grosso anche la società partecipata che ha materialmente eseguito l'installazione.

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, l’impiego di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale per "annebbiare" i volti rilevati dalle telecamere urbane non garantisce una reale anonimizzazione. Anche i video sottoposti a processi di oscuramento facciale devono comunque essere considerati come dati personali, con tutte le implicazioni in termini di tutela della privacy.

Alcune amministrazioni pubbliche pensano che basti finanziare un progetto, firmare una convenzione e restare “fuori dalla cabina tecnica” per non essere chiamati a rispondere sul piano privacy. Ma il provvedimento n. 532/2025, con cui il Garante sanziona la Provincia autonoma di Trento spazza via questa illusione con una chiarezza che non lascia margini.

Le Pubbliche amministrazioni, quando pubblicano dati e documenti on line, devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità perseguite. Questo concetto è stato recentemente ribadito dal Garante privacy nell'ambito di un'istruttoria conclusasi con un provvedimento sanzionatorio a carico di un Ente pubblico che aveva assolto alcuni obblighi informativi in violazione della normativa esistente.

Il Tar Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, con la sentenza n. 131/2026, ha chiarito che, nelle istanze di ostensione documentale, il riesame interno non rappresenta un passaggio necessario per accedere alle successive forme di tutela.

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Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa

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