Telecamere LPR e sicurezza urbana: quando la privacy diventa il paravento di un cortocircuito istituzionale
C’è un passaggio, nel provvedimento n. 752 del 18 dicembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, che merita più attenzione di quanto ne abbia sinora ricevuta. Non tanto per il suo contenuto tecnico, quanto per la portata sistemica delle sue implicazioni: l’affermazione secondo cui, in assenza di un “dettagliato patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura, l’impiego comunale di sistemi di videosorveglianza e lettura targhe per finalità di sicurezza urbana sarebbe giuridicamente privo di fondamento.

Un’affermazione che, se presa sul serio fino in fondo, rischia di produrre un effetto dirompente: trasformare uno strumento di cooperazione facoltativa tra livelli istituzionali in una condizione di legittimità dell’azione amministrativa comunale. Con un duplice paradosso. Da un lato, le Prefetture – in assenza di modelli centrali uniformi e procedure standardizzate – risultano nella prassi spesso indisponibili a stipulare tali patti; dall’altro, si finisce per subordinare l’esercizio di funzioni proprie dei Comuni, come la tutela della sicurezza urbana in senso amministrativo, a un atto che l’ordinamento non configura affatto come presupposto giuridico necessario.
È su questo sfondo che va letto l’intero provvedimento, che trae origine dal reclamo di un cittadino sanzionato per mancanza di copertura assicurativa del proprio veicolo, violazione accertata tramite un sistema comunale di lettura automatizzata delle targhe (LPR) installato su una direttrice di uscita dal centro abitato.
Il sistema, secondo quanto emerso in istruttoria, registrava in modo continuativo tutte le targhe dei veicoli in transito, associandovi data, ora e varco di passaggio, con una conservazione dei dati pari a sette giorni. L’interessato, oltre a contestare la legittimità del trattamento, aveva esercitato il diritto alla cancellazione ex art. 17 GDPR, senza ricevere alcun riscontro.
Già questo silenzio amministrativo – troppo spesso considerato una mera disattenzione organizzativa – costituisce in realtà una violazione autonoma e grave, indice di un deficit strutturale nella gestione dei diritti degli interessati, tanto più problematico quanto più i trattamenti sono sistematici, tecnologicamente invasivi e potenzialmente pervasivi.
Nel corso del procedimento il Comune ha rivendicato un utilizzo “operativo” del sistema LPR: supporto alla contestazione immediata delle violazioni degli artt. 80 e 193 del Codice della strada, classificazione ambientale dei veicoli per finalità statistiche e di rendicontazione regionale, oltre a generiche esigenze di sicurezza urbana e contrasto al degrado.
Tuttavia, l’istruttoria ha evidenziato un impianto ben più ampio: più telecamere LPR attive in modo permanente, interconnessione con le banche dati della Motorizzazione civile, raccolta generalizzata dei dati di tutti i veicoli in transito e pluralità di finalità sovrapposte, non sempre chiaramente distinte né giuridicamente fondate.
Sul piano dell’accertamento delle violazioni stradali, il Garante ribadisce un orientamento ormai costante: i sistemi LPR possono fungere da supporto documentale all’attività degli organi di polizia stradale, ma la raccolta sistematica dei dati di tutti i veicoli e la loro conservazione generalizzata eccedono i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione sanciti dal GDPR.
La memorizzazione dovrebbe riguardare esclusivamente i casi di effettiva violazione, non l’intero flusso della circolazione urbana. Fin qui, nulla di sorprendente.
(Nella foto: Stefano Manzelli, Direttore di sicurezzaurbanaintegrata.it)
È invece sul terreno della sicurezza urbana che il provvedimento compie un salto interpretativo di ben altra portata.
Secondo l’Autorità, l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza comunali per finalità di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa sarebbe legittimo solo previa stipula di un patto per la sicurezza urbana con la Prefettura, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 14/2017. In mancanza, tali trattamenti non potrebbero beneficiare della disciplina speciale di settore.
Questa ricostruzione, pur formalmente ancorata al dato normativo, appare problematica sotto almeno due profili.
In primo luogo, l’istituto del patto per la sicurezza urbana nasce come strumento di cooperazione interistituzionale, non come condizione costitutiva del potere comunale. È un accordo programmatorio, volto a coordinare interventi e risorse, non un titolo abilitativo in senso tecnico-giuridico. Trasformarlo in una soglia di legittimità equivale, di fatto, a introdurre per via interpretativa un requisito che il legislatore non ha mai previsto.
In secondo luogo, si ignora una realtà amministrativa ormai evidente: in assenza di modelli nazionali vincolanti, molte Prefetture evitano sistematicamente di sottoscrivere tali patti, soprattutto quando essi comportino assunzioni di responsabilità sulla governance tecnologica dei sistemi comunali. Il risultato è una paralisi di fatto, che scarica sugli enti locali le conseguenze di una cooperazione istituzionale imperfetta.
Ne deriva una situazione paradossale: il Comune è chiamato a garantire decoro urbano, sicurezza stradale, tutela ambientale e controllo del territorio, ma si vede contestare la legittimità degli strumenti tecnologici impiegati perché manca un atto che l’amministrazione statale spesso non è in grado – o non è disposta – a sottoscrivere.
Il provvedimento prosegue poi evidenziando un ulteriore profilo critico: la frammentazione e sovrapposizione delle finalità dichiarate dal Comune, che spaziano dalla sicurezza pubblica alla polizia giudiziaria, dalla protezione civile al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, fino alla produzione di statistiche ambientali.
Secondo il Garante, tale eterogeneità impedisce di individuare basi giuridiche specifiche, in violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy. Un rilievo condivisibile, che conferma l’urgenza per gli enti locali di strutturare i progetti di videosorveglianza attraverso una rigorosa distinzione delle finalità e dei relativi regimi giuridici.
Non meno rilevanti sono le carenze riscontrate sul piano della trasparenza: informative incomplete, mancata indicazione dei flussi verso la Regione, assenza di riscontro alle istanze dell’interessato. A ciò si aggiunge l’omessa redazione preventiva della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, obbligatoria in presenza di sorveglianza sistematica su larga scala di aree pubbliche.
La DPIA, ricorda correttamente il Garante, non è un adempimento cosmetico da compilare a posteriori, ma uno strumento di progettazione giuridica ex ante, destinato a orientare le scelte tecnologiche e organizzative.
Le misure correttive imposte – limitazione delle finalità, individuazione delle basi giuridiche, revisione delle informative, redazione della DPIA – si accompagnano alla pubblicazione integrale del provvedimento, con un evidente impatto reputazionale per l’ente coinvolto.
Resta però una questione di fondo, che travalica il singolo caso: la progressiva trasformazione della sicurezza urbana in una sorta di “zona grigia” tra competenza comunale e controllo statale, in cui la protezione dei dati personali rischia di diventare non solo una garanzia per i cittadini, ma anche lo strumento attraverso cui ridefinire, indirettamente, gli equilibri istituzionali.
La tutela dei dati personali è – e deve restare – un presidio essenziale dello Stato di diritto digitale. Ma quando viene caricata del compito di supplire alle ambiguità del legislatore e alle inerzie della cooperazione tra amministrazioni, il rischio è che si trasformi in una leva di compressione delle autonomie locali più che in uno strumento di razionalizzazione.
Il messaggio per i Comuni è chiaro: non basta installare telecamere “a norma”. Occorre costruire una vera architettura giuridica del trattamento, fatta di finalità distinte, basi legali solide, DPIA preventive, informative complete e procedure efficienti per l’esercizio dei diritti.
Ma è altrettanto chiaro che non può essere scaricato sugli enti locali il peso di un vuoto di governance istituzionale. Pretendere patti che non si riescono a stipulare e trasformarli in condizioni di liceità significa creare un sistema in cui la sicurezza urbana diventa formalmente doverosa, ma giuridicamente fragile.
Un cortocircuito che, prima o poi, qualcuno dovrà avere il coraggio di affrontare non tanto con nuovi provvedimenti sanzionatori, ma con una riforma seria e coerente delle regole del gioco.







