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Controllo del traffico: niente foto dell'infrazione inviate a casa

Controllo del traffico: niente foto dell'infrazione inviate a casa

Anche i sistemi di controllo del traffico, per il Garante, sono strumenti assimilabili agli impianti di videosorveglianza e pertanto devono essere segnalati con il tradizionale cartello stradale. E attenzione a non inviare fotogrammi di infrazioni direttamente al domicilio del trasgressore e in ogni caso occorre oscurare le immagini delle persone non interessate. Sono queste alcune delle indicazioni ripetute dalla risposta n. 15 dell'Autorità garante della privacy, in materia di sistemi elettronici di rilevamento delle violazioni stradali. 

Quando e perchè il cloud provider non può essere un responsabile del trattamento

Quando e perchè il cloud provider non può essere un responsabile del trattamento

Qual è la corretta qualificazione soggettiva, dal punto di vista della normativa 'data protection', di un cloud provider? E' un responsabile o piuttosto un titolare del trattamento? L'argomento è stato oggetto di numerose riflessioni e dibattiti nel corso del tempo e, alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, merita di essere ulteriormente sviscerato e, per quanto possibile, definito.

Con il Gdpr la trasparenza non è limitabile alle sole informative sulla privacy

Con il Gdpr la trasparenza non è limitabile alle sole informative sulla privacy

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati dedica numerosi articoli alla “trasparenza”, e ciò testimonia il carattere multiforme di questo istituto, non limitabile alle sole “informative”. Così, se in prima battuta, si riflette sulle finalità della trasparenza, si arriverà a concludere che la trasparenza ha uno scopo di agevolazione del controllo da parte di soggetti terzi.  Questi soggetti terzi potrebbero essere le autorità amministrative di controllo oppure le istituzioni legislative oppure le autorità giudiziaria e, non ultimo, l’interessato stesso. Quest’ultimo dispone di strumenti di verifica e di controllo in ordine alle circostanze che lo riguardano personalmente.

Condominio, videosorveglianza non solo come extrema ratio

Condominio, videosorveglianza non solo come extrema ratio

Il tema è stato oggetto delle recentissime FAQ dell’Autorità Garante, pubblicate solo qualche giorno fa (FAQ n. 11). Inoltre, una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea delinea principi importati in tema di videosorveglianza condominiale.  Il fatto. Il sig. T.K., cittadino rumeno, risiede in un appartamento, di sua proprietà, situato in un Condominio. A seguito di una serie di atti vandalici l’associazione dei comproprietari decideva di installare telecamere di sorveglianza nelle parti comuni degli immobili. Il ricorrente, paventando la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata, non concedeva il permesso e vista approvare ugualmente la delibera, la impugnava fino a giungere innanzi ai Giudici di Lussemburgo.

Strumenti di lavoro utilizzati illecitamente, licenziamento valido se è rispettata la normativa privacy

Strumenti di lavoro utilizzati illecitamente, licenziamento valido se è rispettata la normativa privacy

Il licenziamento del lavoratore che utilizza gli strumenti di lavoro per finalità estranee alla prestazione lavorativa è legittimo se è rispettata la normativa privacy. È quanto stabilito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino che, con ordinanza del 23 novembre 2020, ha respinto il ricorso promosso da un lavoratore, accogliendo le tesi difensive del datore di lavoro.

Marketing, se il consenso è correttamente acquisito resta valido fino a revoca dell'interessato

Marketing, se il consenso è correttamente acquisito resta valido fino a revoca dell'interessato

Privacy su misura per il marketing. Le imprese possono stabilire per quanto tempo tenere per scopi di marketing e di profilazione i dati personali raccolti con il consenso dell'interessato. È quanto discende dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 181 del 15 ottobre 2020. Con l'avvento del Regolamento Ue 2016/679 (o Gdpr, operativo dal 2018) può considerarsi superato il provvedimento, sempre del Garante, del 24 febbraio 2005 (sulle Fidelity card), che fissava il limite dei due anni per tenere i dati per scopi di marketing profilato e il limite di un anno per scopi di marketing profilato.

Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

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