Il comune non può ignorare l’istanza di accesso al filmato inerente il danneggiamento di un veicolo, ma deve rispettare la riservatezza dei terzi
Ancora una volta emerge un equivoco molto diffuso nei comuni italiani. Pensare che la presenza di una telecamera pubblica equivalga automaticamente alla disponibilità del filmato per chiunque lo richieda, o all’opposto ritenere che basti invocare la privacy per non rispondere affatto. Lo evidenzia il Tar Lombardia con la sentenza n. 1206 del 12 marzo 2026.







