Se facevi la doccia in una cabina chiusa, credo che il tizio abbia commesso il reato di interferenze illecite nella vita privata è previsto dall’art. 615 bis c.p. che punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p., ossia abitazioni o altri luoghi di privata dimora; è punito altresì chi rivela o diffonde al pubblico, mediante qualsiasi mezzo di informazione, le suddette notizie o le immagini.
La ratio della norma è quella di tutelare la riservatezza personale in relazione all’utilizzo di strumentazione tecnologica, sempre più diffusa ed invasiva, in luoghi di “privata dimora”, ossia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni luogo ove vengono vissute, anche solo temporaneamente, esperienze intime e private, come la propria abitazione, il proprio studio professionale o una camera d’albergo, mentre vanno esclusi luoghi pubblici (come strade o piazze) o aperti al pubblico (come ristoranti, bar, negozi).
La Cassazione ha affermato che la ripresa da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora integrano il delitto di cui all’art. 615 bis c.p., solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall’esterno e, dunque, non quando possono essere liberamente visti senza particolari accortezze: in buona sostanza, la tutela della riservatezza del domicilio riguarda solo ciò che si vuole tenere privato, impedendone la visibilità ad estranei. Però si tratta punibile a querela della persona offesa, e hai 90 giorni di tempo per fare la denuncia.
Gianni