Federprivacy
Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected]
A ottobre il corso specialistico sulla videosorveglianza riconosciuto da TÜV Italia
E' in programma dal 6 al 27 ottobre 2022 la prossima edizione del Corso di formazione specialistico “Privacy Officer e Consulente Privacy nella Videosorveglianza” ed organizzato da Ethos Academy con il patrocinio e la consulenza scientifica di Federprivacy. Il percorso è riconosciuto da TÜV Italia ai fini della certificazione del settore specialistico della videosorveglianza, e prevede anche i crediti per gli avvocati.
Più sicurezza certo, ma anche meno libertà
Non occorre essere dei profeti per immaginare che la rivoluzione digitale in corso va nella direzione di un maggior controllo sociale e della riduzione degli spazi di libertà individuale e di privacy personale, con tutti gli effetti, positivi e negativi, che ciò implica. In particolare, in materia economica la direzione è ormai tracciata ed è quella di uno sviluppo delle Cbdc (Central Bank Digital Currencies) cioè della moneta digitale che gradualmente dovrebbe sostituire del tutto il contante.
Sui danni da privacy le sentenze europee prendono l'altalena tra risarcimenti irrisori e indennizzi a caso
Sui danni da privacy le sentenze europee prendono l'altalena. In Germania l'uso illecito episodico dell'indirizzo e-mail è valso 25 euro di risarcimento, saliti a 300 euro (sempre in Germania) se il messaggio di posta elettronica è una pubblicità indesiderata di mascherine FFP2; in Olanda un Comune, che illegittimamente non ha cancellato una cartella di una famiglia seguita dai servizi sociali, ha dovuto pagare 125 euro a un minore e 125 euro alla sua mamma (totale 250 euro), ma, sempre in Olanda, la somma è salita vertiginosamente a 2.500 euro per la conservazione indebita di dati sanitari.
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Clona profilo social per cercare di tornare con l’ex: condannata a pagare danni per 6mila euro
La gelosia tra ex può costare cara, soprattutto se viaggia sui social network. Lo sa bene una donna di 34 anni, condannata dal Tribunale di Palermo (giudice onorario Marchese) a pagare 6mila euro di risarcimento danni a un amico dell’ex fidanzato per aver creato un falso profilo Facebook a suo nome per tentare di recuperare la relazione sentimentale interrotta (sentenza 2076 del 16 maggio 2022).
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Telecamere installate nel cortile, l'amministratore può punire solo gli abusi dei condòmini
Se a trasgredire le regole dell’edificio non sono i condòmini, l’amministratore non ha il potere di irrogare alcuna misura punitiva. È il principio sancito dal Tribunale di Brescia con la sentenza 2032/2022.La pronuncia riguarda il tema della sicurezza e le telecamere, un tema che nei mesi estivi torna prepotentemente in primo piano.
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Il Comune che incarica il proprio Dpo di rappresentarlo di fronte al Garante lo pone in conflitto d'interessi
Il contrasto dell'abbandono dei rifiuti può essere realizzato dalla polizia locale anche con sistemi di videocontrollo ma occorre prestare attenzione alla protezione dei dati ed ai cartelli. E quando si tratta di ricercare solo illeciti amministrativi il perimetro normativo si restringe unitamente ai tempi di conservazione dei filmati. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza n. 214 del 9 giugno 2022.
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Russia: sanzione a Google di 358 milioni di dollari per ‘diffusione di fake news’
Lo scorso 18 luglio un tribunale di Mosca ha inflitto una sanzione di 21 miliardi di rubli (corrispondenti a 358 milioni di dollari) a Google LLC per non aver limitato l'accesso e quindi contribuito alla diffusione di informazioni online che in Russia sono vietate e considerate “fake news”.
Dal diritto di difesa al no profit: quando per trattare i dati non serve il consenso dell'interessato
Scambio dati infragruppo, esercizio dei diritti di difesa, dati tratti da pubblici registri e dati delle attività economiche e trattamenti interni al no profit: sono alcuni casi in cui un'impresa può trattare i dati senza consenso. Possiamo enumerarli rispolverando l'abrogato art. 24 dlgs 196/2003 (codice della privacy), che disciplinava le ipotesi di trattamenti esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso. Vediamo i casi in cui l'impresa può procedere al trattamento previa redazione di una “Lia”, il documento di bilanciamento del pubblico interesse.
L'azienda che tratta dati personali senza il consenso dell'interessato deve documentare il legittimo interesse
Deve compilare un apposito documento l'impresa che vuole trattare dati senza il consenso per un suo legittimo interesse imprenditoriale: si chiama bilanciamento del legittimo interesse o, con l'acronimo inglese, “Lia” (legitimate interest assessment). Si deve usare, ad esempio, per la videosorveglianza aziendale, per molti trattamenti che coinvolgono i lavoratori dipendenti, per i trattamenti relativi al diritto di difesa. Sono casi in cui è impraticabile chiedere il consenso: per squilibrio dei rapporti o per impossibilità di chiederlo o per impossibilità di acquisirlo. Non bisogna dimenticarsene, perché altrimenti scattano le sanzioni dei Garanti della privacy, ex art. 6 del regolamento Ue sulla protezione dei dati (Gdpr). Ma come fare questa “Lia”? Ecco un vademecum pronto all'uso.
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Farmaceutica doveva mandare informazioni sanitarie a un paziente ma a ricevere la documentazione riservata sono quasi 2.000 destinatari
Ha combinato un bel pasticcio un’azienda farmaceutica che doveva mandare delle informazioni sanitarie ad un paziente, perché nella fase di invio tramite posta elettronica, tra i destinatari non ha inserito solo il diretto interessato, ma anche altre 1.870 persone che non avrebbero dovuto venire a conoscenza delle informazioni riservate contenute nella comunicazione, e soprattutto delle refertazioni che erano allegate alla mail, dato che la farmaceutica neanche si era preoccupata di impostare un pin o una password per consentire l’accesso al file pdf solo all’unico che ne era legittimato, così che in barba ad ogni tutela della privacy chiunque dei destinatari poteva curiosare nella documentazione dello stato di salute dello sventurato paziente.
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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3
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