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Tabulati telefonici, sì all’uso penale ma solo per reati intercettabili

Tabulati telefonici, sì all’uso penale ma solo per reati intercettabili

Serve sempre l’autorizzazione del Gip, ma l’acquisizione dei tabulati telefonici può essere disposta solo nell’ambito di indagini per gravi reati. In particolare per quelli identificati dal Codice di procedura penale, che rendono possibile il ricorso alle intercettazioni. Questo l’approdo cui giunge il Gip di Roma con un recentissimo decreto, depositato il 25 aprile, con il quale si fanno i conti, ed è una delle primissime volte, con le conseguenze della sentenza dello scorso 2 marzo, con la quale la Corte di giustizia Ue ha stabilito da una parte che per l’utilizzo investigativo dei dati del traffico telefonico non basta, come invece avveniva in Italia, la richiesta del pubblico ministero, ma serve invece il controllo di un giudice, cioè di una figura evidentemente terza; dall’altra che, comunque, l’accesso deve essere «circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica».

Rischia una condanna penale chi entra nel cassetto fiscale altrui, anche se in precedenza era stato autorizzato dal titolare

Rischia una condanna penale chi entra nel cassetto fiscale altrui, anche se in precedenza era stato autorizzato dal titolare

Rischia una condanna penale chi entra nel cassetto fiscale altrui nonostante una iniziale autorizzazione da parte del titolare, in questo caso la sorella. Ciò soprattutto se poi vengono cambiate le password, proprio per tutelare la privacy. La Cassazione, con la sentenza n. 15899 del 27 aprile 2021, ha respinto il ricorso di una donna che, dopo aver ricevuto una pec con l'autorizzazione a entrare nel cassetto fiscale della sorella, aveva comunque sfruttato l'accesso nonostante il cambiamento delle password, sintomo della volontà di tutelare la propria privacy.

Ministero dell'istruzione: l'obbligo di informazione sulle retribuzioni non c'è più, ora i sindacati devono fare un'istanza d'accesso

Ministero dell'istruzione: l'obbligo di informazione sulle retribuzioni non c'è più, ora i sindacati devono fare un'istanza d'accesso

Per accedere ai dati delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori con il fondo d'istituto, i rappresentanti sindacali dovranno necessariamente presentare una richiesta di accesso agli atti, secondo le regole dettate dalla legge 241/90 o dal decreto legislativo 33/2013. Lo ha stabilito il ministero dell'istruzione con una nota emanata il 20 aprile scorso (594/2021). La nota, che mette fine alla querelle, riprende un parere del garante della privacy emessa il 28 dicembre 2020 (49472) e recepisce anche una interpretazione adottata dall'Aran in risposta a un quesito analogo (prot. n. 5352/1.8.e del 5/10/2020).

Ordini professionali, uso dei social network nel mirino con regole e sanzioni per la condotta online degli iscritti

Ordini professionali, uso dei social network nel mirino con regole e sanzioni per la condotta online degli iscritti

Gli ordini professionali mettono nel mirino i social network. Dall'emanazione di regole e linee guida, con la previsione di sanzioni e procedimenti deontologici, alla realizzazione di corsi e workshop, gli organismi di rappresentanza delle categorie hanno alzato l'attenzione sull'utilizzo delle piattaforme social da parte degli iscritti. Sia per controllarli che per aiutarli a migliorare le proprie performance.

Intercettazioni, il Consiglio Nazionale Forense chiede sanzioni più severe per l'ascolto dei colloqui tra avvocati e clienti

Intercettazioni, il Consiglio Nazionale Forense chiede sanzioni più severe per l'ascolto dei colloqui tra avvocati e clienti

"Il Consiglio nazionale forense stigmatizza la reiterata violazione della segretezza e riservatezza delle conversazioni del difensore che abbiano ad oggetto momenti della strategia difensiva e rileva la necessità di una più ampia tutela della riservatezza delle conversazioni dei difensori". È quanto scrive il Consiglio nazionale forense (Cnf) in una delibera assunta dal plenum e inviata all'attenzione della ministra della Giustizia Marta Cartabia, sull'indagine giudiziaria della Procura di Trapani, nel corso della quale sarebbero state oggetto di captazione numerose conversazioni intercorse tra avvocati e giornalisti su aspetti connessi alla strategia difensiva.

Il fatto che il trojan sfrutti l'energia 'privata' della batteria dello smartphone dell'utente non rende illecita l'intercettazione

Il fatto che il trojan sfrutti l'energia 'privata' della batteria dello smartphone dell'utente non rende illecita l'intercettazione

La finalità di intercettazione consente all'operatore di installare il cosiddetto trojan horse anche da remoto nel dispositivo elettronico indicato, mediante precise modalità tecniche. A ben vedere in tema di intercettazioni, l'intrusione nel dispositivo tramite trojan è una delle modalità più efficaci di ricerca della prova. Modalità da reputarsi legittima tenuto conto del bilanciamento tra il soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, con il principio di inviolabilità della sfera della riservatezza e segretezza di qualsiasi forma di comunicazione. Ebbene con la recente sentenza n.10981/2021 la Corte di Cassazione ha chiarito in proposito che detto bilanciamento opera anche in relazione al diritto di "proprietà privata" previsto dall'articolo 42 della Costituzione.

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