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Informazioni sui clienti: uso da valutare caso per caso

Informazioni sui clienti: uso da valutare caso per caso

Un interessante profilo dell’obbligo di riservatezza gravante sul lavoratore è quello relativo a casi in cui la violazione riguardi non l’attività produttiva del datore ma i dati personali dei clienti con i quali il dipendente possa venire a contatto o che siano da questo facilmente accessibili. La Cassazione, con la decisione n. 14319 dell’8 giugno 2017– pronunciatasi sulla legittimità del licenziamento intimato alla dipendente di un call-center per aver effettuato un ingiustificato accesso al traffico telefonico di alcuni clienti – ha ritenuto che l’indebita visualizzazione dei dati dei clienti fosse idonea a ledere il vincolo fiduciario sia alla luce delle funzioni attribuite alla lavoratrice sia per l’esposizione del datore di lavoro al rischio di violazioni della normativa privacy.

Cassazione: la privacy dei colleghi cede il passo alla difesa

Cassazione: la privacy dei colleghi cede il passo alla difesa

Gli obblighi di riservatezza che gravano sui lavoratori ai sensi dell’articolo 2105 del Codice civile, nonché secondo i principi generali di buona fede e correttezza, assumono rilevanza anche con riferimento al diritto dei colleghi alla riservatezza all’interno del posto di lavoro, la cui tutela è demandata al datore di lavoro. Su questo punto, la giurisprudenza è stata spesso chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno della condotta dei dipendenti che, per difendersi in giudizio, registrino occultamente le conversazioni intercorse con o tra colleghi senza aver prima chiesto il loro consenso.

Salute, raccolta dati limitata. Le indicazioni del Cnil applicabili anche in Italia

Salute, raccolta dati limitata. Le indicazioni del Cnil applicabili anche in Italia

Limitare le informazioni raccolte a quanto necessario alla cura dei pazienti; tenere un registro dei trattamenti; cancellare i dati dei pazienti dopo il periodo massimo di conservazione (20 anni); adottare misure di sicurezza idonee; dare informazioni ai pazienti sul trattamento dei dati. Sono queste gli obblighi principali del medico imposti dal Regolamento Ue sulla privacy 2016/679, spiegati dal Garante della privacy francese (CNIL), che ha diffuso anche un modello di informativa e di registro del trattamento. Vediamo, dunque, le principali cautele per i professionisti sanitari. Le indicazioni del garante francese interpretano il regolamento Ue, direttamente applicabile anche in Italia.

Cassazione, giro di vite su newsletter pubblicitarie non richieste

Cassazione, giro di vite su newsletter pubblicitarie non richieste

Stretta della Cassazione sull'invio di newsletter pubblicitarie via internet. In particolare, la Suprema corte, sentenza n. 17278 del 2 luglio 2018, ha affrontato la pratica sempre più diffusa da parte dei siti web di condizionare l'invio di notizie, di solito gratuite, alla prestazione di un generico consenso a ricevere “informazioni promozionali”. Ebbene per i giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del Garante, un simile modo di procedere viola la privacy del consumatore che non è in grado di sapere con chiarezza e in anticipo a cosa sta acconsentendo.

È legale registrare con audio e/o video una conversazione nella dimora privata del soggetto registrato?

È legale registrare con audio e/o video una conversazione nella dimora privata del soggetto registrato?

Con le moderne tecnologie, quella di registrare o video-riprendere conversazioni o immagini all’insaputa dell’interlocutore è una prassi sempre più diffusa, favorita da cellulari, smartphone ed altri dispositivi simili che permettono di registrare senza dare nell’occhio.

Antiriciclaggio, anche con il GDPR per il trattamento dei dati non è necessario il consenso

Antiriciclaggio, anche con il GDPR per il trattamento dei dati non è necessario il consenso

Anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la lotta al riciclaggio di denaro sporco resta una priorità assoluta tanto per il legislatore europeo quanto per quello nazionale. Le pur legittime aspettative di tutela della privacy non possono, infatti, in nessun caso prevalere sull’interesse alla sicurezza pubblica e alle attività di prevenzione dei reati. Non di meno, l’applicazione della normativa antiriciclaggio deve avvenire nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, diritto espressamente riconosciuto, prima ancora che dalla specifica normativa di settore, dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Siamo tutti spiati? il presidente di Federprivacy a Cremona 1 Tv

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