Informazioni sui clienti: uso da valutare caso per caso
Un interessante profilo dell’obbligo di riservatezza gravante sul lavoratore è quello relativo a casi in cui la violazione riguardi non l’attività produttiva del datore ma i dati personali dei clienti con i quali il dipendente possa venire a contatto o che siano da questo facilmente accessibili. La Cassazione, con la decisione n. 14319 dell’8 giugno 2017– pronunciatasi sulla legittimità del licenziamento intimato alla dipendente di un call-center per aver effettuato un ingiustificato accesso al traffico telefonico di alcuni clienti – ha ritenuto che l’indebita visualizzazione dei dati dei clienti fosse idonea a ledere il vincolo fiduciario sia alla luce delle funzioni attribuite alla lavoratrice sia per l’esposizione del datore di lavoro al rischio di violazioni della normativa privacy.
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