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Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.

Complice l'ampia disponibilità di strumenti e dispositivi acquisibili a buon mercato, nelle relazioni sociali si è diffusa la prassi di registrare (per lo più all'insaputa del o degli interlocutori di turno) le conversazioni, anche telefoniche e in videoconferenza. Siccome la presunzione (sovente) implicita in certe condotte - espressioni di propositi non sempre o necessariamente apprezzabili - è che esse siano corrette, domandiamoci che cosa sia effettivamente consentito fare e non fare con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (esulando dalla presente trattazione la eventuale rilevanza delle stesse rispetto ad altri profili giuridici, a cominciare da quello penale).

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Da una lite tra avvocati la Cassazione penale coglie l'occasione di chiarire che il socio che videoregistra in spazi condominiali dello stabile dove si trova lo studio comune o in spazi dell'area privata, ma aperti alla vista, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata dell'altro socio di cui lamenta il comportamento persecutorio. E tali registrazioni ben possono fondare la condanna per stalking se risultano decisive al netto di quelle inutilizzabili perché effettuate nello spazio privato dello studio.

Se salite sul taxi e durante l’itinerario vi va di scambiare due chiacchere, oppure incappate in un conducente espansivo sullo stile di Alberto Sordi con la sua Fiat Ritmo gialla "Zara 87" nel memorabile film “Il tassinaro”, prima di lasciarvi andare a parlare di questioni confidenziali informatevi se e quali dispositivi sono installati sull’autovettura per sincerarvi che una videocamera non vi stia riprendendo e magari anche quello che dite non venga registrato a vostra insaputa.

Il Garante privacy ha sanzionato due Comuni per uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale. [VEDI doc. web n. 9963453 e n .9963486]

Registrare la riunione in ufficio all'insaputa dei partecipanti viola la privacy, ma, nonostante ciò, qualche volta la registrazione è utilizzabile. È questa la sintesi desumibile da uno sguardo di insieme delle più recenti sentenze, che si occupano di episodi più frequenti che in passato grazie al fatto che è facilissimo registrare una conversazione: basta avere un telefonino cosiddetto intelligente.

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