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Visualizza articoli per tag: scuola

Più riservatezza sul salario accessorio: i sindacati non possono conoscere i nominativi dei dipendenti delle scuole che ricevono una retribuzione accessoria e i relativi importi liquidati con il fondo d'istituto. Inoltre, nelle comunicazioni ai dipendenti bisogna usare modalità individualizzate, specie se contengono dati sensibili e particolari. Sono alcune delle precisazioni fornite dal Garante della privacy, con slide esplicative pubblicate sul sito istituzionale. Considerato il quadro normativo applicabile al comparto scuola, il Garante, Pasquale Stanzione, ha sottolineato che non è consentito agli istituti scolastici comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il fondo d'istituto.

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La mera circostanza della pubblicazione su un social network di un commento ritenuto offensivo non è di per sé idonea a dimostrare l'avvenuta lesione del diritto della persona a mantenere integra la propria reputazione, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno effettivamente patito. A tale conclusione è giunto il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3767/2021, giudicando su un caso alquanto singolare.

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Capita spesso che alcuni dirigenti scolastici, con lo scopo di controllare le dinamiche interne alla scuola, intervengono ad ammonire i docenti che esprimono un pensiero critico, attraverso un messaggio WhatsApp nei numerosi gruppi amministrati dai collaboratori, ma il dirigente non può utilizzare le chat private dei docenti ai fini di sanzioni disciplinari.

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La registrazione delle lezioni del docente è un trattamento di dati personali, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione degli stessi. In questo caso è legittimo l'ordine di servizio del dirigente scolastico che ha imposto il divieto al docente di registrare le proprie lezioni, potendo le conversazioni degli studenti violare la loro privacy. Sono queste le conclusioni della Cassazione (Ordinanza n.14270/2022) che ha respinto il ricorso del docente.

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Non si pubblicano on line sul sito istituzionale gli elenchi dei supplenti, completi con i nomi e la indicazione della precedenza per la legge 104/1992 per i disabili. Nemmeno se la precedenza è indicata con il solo sostantivo “precedenza” e senza il riferimento di legge. Si tratta di una diffusione illecita di dati relativi allo stato di salute. È quanto deciso dal Garante della privacy, che ha irrogato a un ufficio scolastico regionale una sanzione di 15 mila euro (ingiunzione n. 168/2023) e che ha richiamato gli organismi scolastici a non considerare la rete Internet come una scorciatoia. Per poter pubblicare dati su Internet, infatti, ci vuole una norma che lo consenta.

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Il Garante della privacy Antonello Soro in questo particolare periodo dell’anno scolastico prende in esame il registro elettronico. E in una lettera alla ministra dell’istruzione Luciana Azzolina sottolinea l’importanza di questo strumento. "Il registro elettronico - fornito da soggetti gia' designati responsabili del trattamento - potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attivita' formativa".

Il Tar di Firenze ha chiarito che il genitore che mantiene il figlio all’università ha pieno diritto ad essere informato dall’Ateneo circa l’effettiva ‘produttività’ universitaria del figlio, il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e l’eventuale conseguimento della laurea.

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L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 31 agosto 2021 ha reso parere favorevole ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera C) del Regolamento UE 679/2016 allo schema di decreto concernente: Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" .

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Può essere orale la convocazione del dipendente da parte del dirigente scolastico. Il dipendente non può pretendere la convocazione con atto scritto. E non c’è violazione della privacy se la convocazione viene riferita da un collega, al quale non viene rivelata la ragione della convocazione.

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L'accesso alle riprese video è possibile in versione integrale e in chiaro, anche se sono ripresi terzi. Il Garante privacy della Finlandia (decisione del 5/5/2022 resa nel caso n. 1788/152/22) ha ordinato a una università di consegnare all'interessato una registrazione video di un esame, nonostante nel video risultassero altri studenti. Una decisione applicabile anche in Italia.

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Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa

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