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Visualizza articoli per tag: scuola

Una sentenza del TAR del Lazio conferma che il diritto di accesso ai documenti amministrativi può prevalere sulla tutela della riservatezza, quando questo è finalizzato a garantire la difesa dei propri diritti.

Dal pc della sua stanza di casa, a soli 15 anni si divertiva a spostare le rotte delle petroliere in transito nel Mediterraneo, ma soprattutto riusciva in quello che era il sogno di intere generazioni: trasformare i 5 in pagella in 6.

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Schermate con foto inquietanti e messaggi scritti in turco e in inglese al posto dei voti scolastici. Secondo quanto rende noto la testata online locale "Arezzo Notizie", questo è quello che hanno visualizzato con loro sorpresa gli studenti di un liceo toscano quando hanno digitato la loro password per accedere come al solito al registro elettronico per verificare il loro andamento scolastico e le attività didattiche sul sito web dell'istituto o attraverso un'app sul telefonino.

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I dirigenti scolastici rischiano di scottarsi con la privacy e con un sistema sanzionatorio draconiano. La morsa della tagliola della responsabilità erariale è lì pronta a scattare. Come è avvenuto in tempi recentissimi: stanno a testimoniarlo alcune sentenze della Corte dei conti. E come potrebbe accadere nel futuro prossimo, se, passato il ciclone delle richieste di accesso di MonitoraPA, emergeranno sotto gli occhi delle autorità a guardia della privacy inadempienze meritevoli di una punizione amministrativa.

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Più riservatezza sul salario accessorio: i sindacati non possono conoscere i nominativi dei dipendenti delle scuole che ricevono una retribuzione accessoria e i relativi importi liquidati con il fondo d'istituto. Inoltre, nelle comunicazioni ai dipendenti bisogna usare modalità individualizzate, specie se contengono dati sensibili e particolari. Sono alcune delle precisazioni fornite dal Garante della privacy, con slide esplicative pubblicate sul sito istituzionale. Considerato il quadro normativo applicabile al comparto scuola, il Garante, Pasquale Stanzione, ha sottolineato che non è consentito agli istituti scolastici comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il fondo d'istituto.

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La mera circostanza della pubblicazione su un social network di un commento ritenuto offensivo non è di per sé idonea a dimostrare l'avvenuta lesione del diritto della persona a mantenere integra la propria reputazione, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno effettivamente patito. A tale conclusione è giunto il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3767/2021, giudicando su un caso alquanto singolare.

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Capita spesso che alcuni dirigenti scolastici, con lo scopo di controllare le dinamiche interne alla scuola, intervengono ad ammonire i docenti che esprimono un pensiero critico, attraverso un messaggio WhatsApp nei numerosi gruppi amministrati dai collaboratori, ma il dirigente non può utilizzare le chat private dei docenti ai fini di sanzioni disciplinari.

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La registrazione delle lezioni del docente è un trattamento di dati personali, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione degli stessi. In questo caso è legittimo l'ordine di servizio del dirigente scolastico che ha imposto il divieto al docente di registrare le proprie lezioni, potendo le conversazioni degli studenti violare la loro privacy. Sono queste le conclusioni della Cassazione (Ordinanza n.14270/2022) che ha respinto il ricorso del docente.

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Non si pubblicano on line sul sito istituzionale gli elenchi dei supplenti, completi con i nomi e la indicazione della precedenza per la legge 104/1992 per i disabili. Nemmeno se la precedenza è indicata con il solo sostantivo “precedenza” e senza il riferimento di legge. Si tratta di una diffusione illecita di dati relativi allo stato di salute. È quanto deciso dal Garante della privacy, che ha irrogato a un ufficio scolastico regionale una sanzione di 15 mila euro (ingiunzione n. 168/2023) e che ha richiamato gli organismi scolastici a non considerare la rete Internet come una scorciatoia. Per poter pubblicare dati su Internet, infatti, ci vuole una norma che lo consenta.

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Il Garante della privacy Antonello Soro in questo particolare periodo dell’anno scolastico prende in esame il registro elettronico. E in una lettera alla ministra dell’istruzione Luciana Azzolina sottolinea l’importanza di questo strumento. "Il registro elettronico - fornito da soggetti gia' designati responsabili del trattamento - potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attivita' formativa".

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