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La mera circostanza della pubblicazione su un social network di un commento ritenuto offensivo non è di per sé idonea a dimostrare l'avvenuta lesione del diritto della persona a mantenere integra la propria reputazione, in assenza della dimostrazione dell'esistenza di un danno effettivamente patito. A tale conclusione è giunto il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3767/2021, giudicando su un caso alquanto singolare.

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La registrazione delle lezioni del docente è un trattamento di dati personali, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione degli stessi. In questo caso è legittimo l'ordine di servizio del dirigente scolastico che ha imposto il divieto al docente di registrare le proprie lezioni, potendo le conversazioni degli studenti violare la loro privacy. Sono queste le conclusioni della Cassazione (Ordinanza n.14270/2022) che ha respinto il ricorso del docente.

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Non si pubblicano on line sul sito istituzionale gli elenchi dei supplenti, completi con i nomi e la indicazione della precedenza per la legge 104/1992 per i disabili. Nemmeno se la precedenza è indicata con il solo sostantivo “precedenza” e senza il riferimento di legge. Si tratta di una diffusione illecita di dati relativi allo stato di salute. È quanto deciso dal Garante della privacy, che ha irrogato a un ufficio scolastico regionale una sanzione di 15 mila euro (ingiunzione n. 168/2023) e che ha richiamato gli organismi scolastici a non considerare la rete Internet come una scorciatoia. Per poter pubblicare dati su Internet, infatti, ci vuole una norma che lo consenta.

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Il Garante della privacy Antonello Soro in questo particolare periodo dell’anno scolastico prende in esame il registro elettronico. E in una lettera alla ministra dell’istruzione Luciana Azzolina sottolinea l’importanza di questo strumento. "Il registro elettronico - fornito da soggetti gia' designati responsabili del trattamento - potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attivita' formativa".

L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 31 agosto 2021 ha reso parere favorevole ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera C) del Regolamento UE 679/2016 allo schema di decreto concernente: Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" .

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L'accesso alle riprese video è possibile in versione integrale e in chiaro, anche se sono ripresi terzi. Il Garante privacy della Finlandia (decisione del 5/5/2022 resa nel caso n. 1788/152/22) ha ordinato a una università di consegnare all'interessato una registrazione video di un esame, nonostante nel video risultassero altri studenti. Una decisione applicabile anche in Italia.

Scuole sotto assedio sulla privacy. Dalla ripresa delle lezioni sono bersagliate da richieste di accesso civico relative all'uso dei servizi digitali (posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico). I promotori dell'azione, che si definiscono hacker e usano la denominazione «MonitoraPA», dichiarano di avere inviato via Pec un'istanza di accesso civico generalizzato a 8254 scuole, per tutelare la privacy e proteggere le persone dagli attacchi dei colossi del web. L'iniziativa, anche per la sua massiva entità, ha aperto un dibattito nel mondo della scuola ed ha anche causato attriti tra gli addetti del settore.

La scuola, quando riceve una istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi della legge 241/1990, deve mandarne una copia ai controinteressati (come previsto per legge), ma deve oscurare i dati eccessivi sul conto del richiedente.

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Le scuole non possono usare il consenso degli interessati per trattare i dati. La normativa sulla privacy impone alle pubbliche amministrazioni di agire con presupposti diversi dal consenso (osservanza dell'interesse pubblico). È quanto precisato dal Garante della privacy nella motivazione dell'Ingiunzione n. 148 del 28 aprile 2022.

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Se usiamo piattaforme come Google Hongouts o Zoom per le videoconferenze o per le lezioni con gli studenti, quali dati personali vengono effettivamente registrati? Come spiega Il Sole 24 Ore, questi servizi possono utilizzare per attività di profilazione anche i dati audio e video degli utenti, oltre ai file condivisi dagli utenti. A specificarlo sono le stesse informative privacy, dove si precisa che potranno essere utilizzate tutte le informazioni che l’utente fornisce o crea durante l’utilizzo del servizio. 

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Cyber e Privacy Forum 2023, il trailer dell'evento

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