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Chi viene condannato in tribunale può mantenere la propria privacy chiedendo che le proprie generalità non vengano riportate sulla sentenza pubblicata solo se vi sono dati sensibili o se la vicenda trattata riveste particolare delicatezza. La Cassazione non ha pertanto accolto la richiesta di un investigatore privato che chiedeva di oscurare i propri dati personali in una sentenza riguardante la sua condanna penale relativa al porto illegale di armi, perché ha ritenuto non legittime come motivazioni le "negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (…) in ambito familiare o lavorativo."

Pedinare il vicino di casa, rivolgergli occhiatacce e scattargli fotografie di nascosto. Non si tratta di dispetti ma di vere e proprie molestie alla base di gravi episodi di stalking condominiale. Una condotta molesta su cui non è possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Così ha stabilito la Cassazione nella sentenza 49269/2022, rigettando il ricorso di un ottantenne siciliano, accusato di aver ripetutamente importunato uno degli inquilini del palazzo in cui abitava.

Alzare gli occhi al cielo e vedere un drone ormai non ci sorprende più. Qualche tempo fa sarebbe stato un evento inusuale da lasciarci a bocca aperta ma oggi non è più così. Non vogliamo entrare nel merito della normativa ENAC. Il focus è la tutela dei dati personali raccolti attraverso il drone. Il suo utilizzo è ormai alla portata di tutti: appassionati, fotografi, registi web, sportivi del drone-racing e molti altri, utilizzano questo straordinario mezzo più o meno con le stesse finalità. Da qualche tempo anche la categoria degli investigatori privati si è aggiunta a questa lista di utilizzatori per le proprie finalità professionali.

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La stretta della giurisprudenza attorno ai lavoratori che fanno un uso improprio dei permessi per assistere i familiari disabili si conferma sempre più severa.  Con l'ordinanza n. 4670/2019, depositata lo scorso 18 febbraio, infatti, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi con decisione sul licenziamento del dipendente che invece di impiegare le ore di permesso “104” nell'assistenza del familiare le dedichi invece ad attività personali, confermando come una simile condotta sia idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario indispensabile alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Deve escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora ai sensi della normativa penalistica ogni luogo nel quale sia consentito l'accesso ad un numero indiscriminato o comunque elevato di persone. Proprio per questa ragione in tema di intercettazioni ambientali secondo la Corte di Cassazione(sentenza 32010/2022) l'ufficio del Pubblico Ministero nella Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora in quanto è un luogo nel quale è ammesso l'accesso per ragioni di ufficio ad una platea ampia di persone, anche in assenza del suo titolare, e nel quale la regolamentazione dell'accesso non è rimessa alla sola determinazione del sostituto procuratore.

La privacy del lavoratore non è un diritto assoluto. Negli anni la giurisprudenza ha dettato precisi confini per bilanciare da un lato la tutela alla riservatezza e la dignità dei dipendenti; dall’altro la protezione del patrimonio e dell’immagine aziendale.

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25 maggio 2023: il Privacy Day Forum al CNR di Pisa nel giorno del 5° anniversario del GDPR

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