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La Cassazione penale, con la sentenza n. 16495/2026, ha affermato che il pubblico ministero, quando dispone l’acquisizione di dati informatici contenuti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, deve indicare in modo preciso quali informazioni siano realmente pertinenti all’accertamento del fatto e, soprattutto, deve delimitare il periodo temporale entro cui tali dati devono essere ricercati.

Deve escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora ai sensi della normativa penalistica ogni luogo nel quale sia consentito l'accesso ad un numero indiscriminato o comunque elevato di persone. Proprio per questa ragione in tema di intercettazioni ambientali secondo la Corte di Cassazione(sentenza 32010/2022) l'ufficio del Pubblico Ministero nella Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora in quanto è un luogo nel quale è ammesso l'accesso per ragioni di ufficio ad una platea ampia di persone, anche in assenza del suo titolare, e nel quale la regolamentazione dell'accesso non è rimessa alla sola determinazione del sostituto procuratore.

La privacy del lavoratore non è un diritto assoluto. Negli anni la giurisprudenza ha dettato precisi confini per bilanciare da un lato la tutela alla riservatezza e la dignità dei dipendenti; dall’altro la protezione del patrimonio e dell’immagine aziendale.

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Siamo tutti spiati? il presidente di Federprivacy a Cremona 1 Tv

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