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Utilizzabili le intercettazioni captate negli uffici della Procura: i locali aperti al pubblico non possono considerarsi un luogo di privata dimora

Deve escludersi che possa considerarsi luogo di privata dimora ai sensi della normativa penalistica ogni luogo nel quale sia consentito l'accesso ad un numero indiscriminato o comunque elevato di persone. Proprio per questa ragione in tema di intercettazioni ambientali secondo la Corte di Cassazione(sentenza 32010/2022) l'ufficio del Pubblico Ministero nella Procura non può essere ritenuto luogo di privata dimora in quanto è un luogo nel quale è ammesso l'accesso per ragioni di ufficio ad una platea ampia di persone, anche in assenza del suo titolare, e nel quale la regolamentazione dell'accesso non è rimessa alla sola determinazione del sostituto procuratore.

Cassazione: i locali aperti al pubblico non possono considerarsi un luogo di privata dimora

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