Visualizza articoli per tag: diffamazione online
Molestie via social, niente reato se la vittima può disattivare le notifiche al cellulare
La Cassazione ha chiarito che sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa evidentemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato penalmente rilevante, e per la configurazione del reato non dipende dal soggetto che invia la mail o il messaggio, ma da quello che riceve.
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No al licenziamento del dipendente che critica la propria azienda sul web
Più spazio al diritto di critica dei dipendenti. Non si può infatti pretendere che ogni opinione espressa nei confronti della azienda “sia esplicitamente costruttiva” e tale da provocare “un approccio autocritico ed una ragionata revisione […] delle politiche di gestione aziendale”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5331/2025.
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Non c'è la tenuità del fatto per chi diffama sui social
Chi crea profili falsi sui social network, nella fattispecie Facebook e Linkedin, e si rende quindi responsabile dei reati di diffamazione aggravata e sostituzione di persona, non può avvalersi della disposizione codicistica relativa alla particolare tenuità del fatto. E’ quanto stabilito da una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di Reati informatici.
Non è diffamazione tentare di screditare una persona scrivendo messaggi su una chat privata
Non può sussistere il reato di diffamazione nel caso in cui il messaggio, inviato tramite chat o mezzi di comunicazione social, viene destinato a un singolo individuo o all'interno di una chat privata che comprende un numero ristretto di persone. Tale tipo di conversazione deve essere considerata alla stregua di una corrispondenza privata, logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria. A spiegarlo è la Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 984/2021.
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Non punibile la diffamazione online su WhatsApp se la chat ha pochi iscritti
Può scattare la particolare tenuità del fatto se la diffamazione nei confronti di alcuni graduati da parte di un militare è avvenuta su una chat WhatsApp con pochi iscritti. È quanto emerge dalla sentenza n. 31898/2023 della prima sezione penale della Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso dell’imputato.
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Non rimuovere i “post” offensivi fa scattare il reato di diffamazione a carico del blogger
Ancora una Sentenza della Cassazione Penale sui reati cybernetici (nello specifico il sempre più diffuso reato di diffamazione attraverso il web) che merita un’integrale lettura poiché fornisce una panoramica ampia dell’impianto normativo e giurisprudenziale inerente i reati commessi dagli “internauti”.
Non scatta la diffamazione se i messaggi su Facebook sono privati
L’invio di comunicazioni tramite il sistema di messaggistica di Facebook, anche a più iscritti, non fa scattare il reato di diffamazione se i messaggi sono inviati ad un soggetto per volta, mancando il requisito della comunicazione diretta a più persone. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 5701/2024.
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Offese online degli utenti non rimosse: così scatta la responsabilità
Se aprire un blog può sembrare un’operazione semplice, lo è anche incappare nelle responsabilità penali e civili che ne derivano. A finire nelle aule dei tribunali non sono soltanto i contenuti postati dai titolari del blog ma anche frasi offensive, critiche accese o illazioni ambigue condivise dagli altri utenti e non prontamente rimosse.
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Offese su WhatsApp: occorre distinguere caso per caso tra ingiuria e diffamazione
La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato.
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Per la diffamazione su WhatsApp non c’è l’aggravante del mezzo di pubblicità, per i post su Facebook sì
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 42783/2024) sul piano degli effetti legali sussiste una profonda diversità tra una “battuta” diffamatoria pubblicata su Facebook e analoga pubblicata in un gruppo WhatsApp.
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