NEWS

Il green pass nelle scuole: come deve avvenire il controllo

L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in data 31 agosto 2021 ha reso parere favorevole ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera C) del Regolamento UE 679/2016 allo schema di decreto concernente: Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" .

Garante Privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole

Si tratta dello schema del DPCM che introduce modalità semplificate di verifica dei green pass del personale scolastico.

Il Governo prevede per le scuole la possibilità di verificare il green pass non solo attraverso l’App di verificaC19, ma anche per il tramite del Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – accertando il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico.

Questa semplificazione si è resa possibile attraverso la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

Come noto l’obbligo del green pass per il personale scolastico è stato introdotto dall’art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede al primo comma che: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”

Questa modalità, consentirà di trattare esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice).

I soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) opereranno in qualità di titolari del trattamento e  il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agirà in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute (artt. 5, par. 1, lett. a), e 2, 13, 14, 24, 28 e 29 del Regolamento);

Per quanto riguarda il personale della scuola interessato al processo di verifica questo dovrà essere opportunamente informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento e art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Sotto il profilo della sicurezza dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate al rischio inerente il trattamento e in particolare si prevede che  i soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). Inoltre, le operazioni di verifica del possesso green pass da parte dei soggetti tenuti ai controlli dovranno essere oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche.  

Infine, la valutazione di impatto privacy effettuata dal Ministero della Salute dovrà essere aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari dei circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 Regolamento UE 679/2016).

Note Autore

Marco Soffientini Marco Soffientini

Avvocato esperto di protezione dei dati personali, Data Protection Officer di Federprivacy. Autore Ipsoa, docente Unitelma Sapienza, Privacy Officer certificato TÜV Italia, Fellow Istituto Italiano Privacy.  - Twitter: @msoffientini1

Prev Causa di divorzio, la Cedu sdogana l'uso dei messaggi del coniuge sul sito di incontri
Next Il fisco può imputare a ricavi in nero l'assegno circolare versato sul conto dell’imprenditore anche se la banca rifiuta di rivelare chi lo ha emesso per motivi di privacy

Privacy Day Forum 2023: Smartphone usati & Privacy

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy