Studente bocciato dopo il debito scolastico ottiene dal TAR il diritto di accedere ai compiti di compagni
Uno studente bocciato dopo gli esami di recupero può chiedere di visionare anche i compiti svolti dai compagni promossi? Secondo il TAR Sicilia sì, almeno quando l’accesso ai documenti serve a verificare una possibile disparità di trattamento nella valutazione scolastica.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da uno studente di quarta superiore che, dopo essere stato respinto agli esami di recupero di italiano e latino, aveva chiesto alla scuola copia degli elaborati svolti dagli altri studenti della stessa classe nelle medesime prove. L’obiettivo era quello di verificare se i criteri di correzione fossero stati applicati in modo uniforme oppure se vi fossero state differenze tali da giustificare un’azione legale contro la bocciatura.
L’istituto scolastico aveva però negato l’accesso agli elaborati dei compagni, richiamando la tutela della privacy degli altri studenti e sostenendo che, trattandosi di prove a risposta aperta e di un numero ristretto di soggetti coinvolti, sarebbe stato difficile garantire un reale anonimato.
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1476/2026, ha invece accolto il ricorso dello studente, affermando un principio che riporta al centro il delicato equilibrio tra protezione dei dati personali e diritto di difesa. Secondo i giudici amministrativi, quando un soggetto deve tutelare concretamente la propria posizione giuridica, il diritto di accesso agli atti può prevalere sulla riservatezza, purché la richiesta sia pertinente e proporzionata.
La decisione è particolarmente interessante sotto il profilo privacy perché ribadisce un concetto spesso frainteso anche nelle pubbliche amministrazioni e nelle scuole: il GDPR non vieta automaticamente l’accesso ai documenti contenenti dati personali. La normativa europea sulla protezione dei dati non nasce per impedire l’esercizio di altri diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma richiede piuttosto un corretto bilanciamento tra interessi contrapposti.
Nel caso specifico, il TAR ha evidenziato che gli elaborati scolastici richiesti non contenevano dati appartenenti a categorie particolari e che l’accesso era finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza della valutazione ricevuta. Inoltre, i compagni coinvolti erano ormai prossimi alla maggiore età o già maggiorenni al momento della richiesta.
La pronuncia rappresenta anche un richiamo importante per scuole e pubbliche amministrazioni: invocare genericamente "la privacy” per negare l’accesso agli atti rischia di trasformarsi in una formula difensiva impropria. Il diritto alla protezione dei dati personali deve infatti convivere con altri diritti fondamentali, tra cui quello di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
Non si tratta, naturalmente, di un via libera indiscriminato alla diffusione di documenti scolastici. Ogni richiesta deve essere valutata caso per caso, verificando la presenza di un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante. Ma la sentenza conferma che, quando l’accesso è necessario per contestare un provvedimento potenzialmente lesivo, la trasparenza può prevalere sulla riservatezza.
La vicenda si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più ampio nel quale i tribunali amministrativi vengono chiamati a pronunciarsi sulle contestazioni relative a bocciature, debiti scolastici e valutazioni degli studenti. In molti casi, il contenzioso non riguarda tanto il merito didattico, quanto il rispetto delle procedure, dei criteri di valutazione e delle garanzie difensive previste dall’ordinamento.






