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Corte di Giustizia Ue agli operatori della tlc: il titolare del diritto d'autore può avere i dati di chi scarica, la privacy non osta

Passo in avanti per la tutela del diritto di autore on line. È un legittimo interesse del titolare del copyright, al fine di iniziare una causa per danni, avere dall'operatore di telecomunicazione (telco) l'identificativo delle persone, che scaricano opere da internet, abbinato all'indirizzo IP, utilizzato per la connessione. Peraltro la telco non è obbligata a comunicare i dati personali, a meno che una legge non lo preveda.

Copyright, a nudo gli utenti web

Il bilanciamento è il risultato della decisione della sentenza della Corte di giustizia Ue del 17 giugno 2021, resa nella causa C-597/19, che presenta anche un altro livello di lettura: essa, infatti, attesta un altro principio utilizzabile anche al di fuori dell'ambito della fruizione di film, musica e opere in genere sulla rete internet. La pronuncia dice che è un legittimo interesse trattare dati personali per recuperare i crediti e per tutelare i diritti in giudizio (questione un pò messa in ombra da una formulazione non perspicua del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 o Gdpr).

Ma procediamo con ordine.

La prima questione riguarda la tutela delle opere protette da diritto di autore anche sulla rete internet, la quale, da un lato, rende particolarmente facile scaricare e inviare immagini, testi e video ma, dall'altro lato, rende non sempre semplice identificare chi lo fa, magari abusivamente.

Identificare, però, non è impossibile. In effetti la chance di individuare chi fruisce indebitamente di opere può essere agganciata all'abbinamento di dati in possesso di diversi soggetti: ad esempio l'indirizzo IP (che individua una macchina) e la persona a cui l'indirizzo IP è assegnato.

Per poter fare causa alla persona bisogna attribuire l'indirizzo IP (in ipotesi raccolto da chi mette a disposizione l'opera su internet) a una persona (identificabile dalla telco).

La questione è se tutto ciò viola la privacy di chi scarica le opere. Peraltro nella convinzione che la privacy non possa essere il rifugio per gli autori di illeciti, la sentenza, esaminato il Gdpr, conclude che, a certe condizioni, si applica l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) Gdpr, cioè il legittimo interesse.

Il legittimo interesse, dunque, vale, in primo luogo, per la registrazione sistematica, da parte del titolare della proprietà intellettuale, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (peer-to-peer), le cui connessioni Internet sono state utilizzate in attività di violazione di opere protette.

Ma il legittimo interesse vale anche per la comunicazione al titolare del copyright dei nomi e degli indirizzi postali degli utenti, al fine di consentirgli di proporre un'azione civile per risarcimento dei danni causato da tali utenti.

La sentenza limita, però, la portata del legittimo interesse a due condizioni: le richieste del titolare del copyright devono essere giustificate, proporzionate e non abusive; queste richieste devono avere un loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale.

Ci vuole una legge perché l'articolo 6 del Gdpr di per sé non obbliga la telco, quale fornitrice di accessi a Internet, a comunicare a soggetti privati i dati personali al fine di consentire loro di iniziare la causa per violazioni del diritto d'autore, ma si limita a disciplinare la questione della liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento stesso o di un terzo.

Insomma, la telco avrebbe facoltà di comunicare i dati, ma non è obbligata a farlo. E in tal caso al titolare del copyright non resta che ricorrere al giudice, invocando, ad esempio, l'articolo 156-ter della legge sul diritto d'autore (d.lgs. 633/1941)

Il secondo livello di lettura della sentenza riguarda in generale il diritto di credito. La pronuncia fa chiarezza e precisa che è un legittimo interesse ottenere un dato personale di una persona che ha danneggiato la proprietà, al fine di agire nei confronti di quest'ultima per ottenere il risarcimento dei danni: il recupero dei crediti può costituire un legittimo interesse che giustifica il trattamento dei dati personali.

Fonte: Italia Oggi del 18 giugno 2021 - di Antonio Ciccia Messina

Note Autore

Antonio Ciccia Messina Antonio Ciccia Messina

Professore a contratto di "Tutela della privacy e trattamento dei dati Digitali” presso l'Università della Valle d’Aosta. Avvocato, autore di Italia Oggi e collaboratore giornali e riviste giuridiche e appassionato di calcio e della bellezza delle parole.

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