L’uso non autorizzato dell’immagine altrui senza consenso dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale
Va riconosciuto ma va provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la diffusione di foto di un minore senza il consenso dei genitori anche se utilizzata a fini benefici o religiosi. In assenza di consenso, infatti, il danno non patrimoniale non è di per sé sussistente. Così come non scatta automaticamente il danno economicamente valutabile e ragguagliato al pagamento del cosiddetto “prezzo del consenso” per lo sfruttamento commerciale dell’immagine se l’utilizzatore non lo persegue e realizza.

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