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Cassazione: giornalista condannato per aver diffamato online un imprenditore

Con la Sentenza n. 3516/2019, la Corte di Cassazione ha affrontato la delicata materia della diffamazione tramite web per la propalazione di contenuti informativi non provati veritieri e potenzialmente lesivi per i soggetti coinvolti. Nel caso in esame, un giornalista aveva accusato il titolare di una società che gestisce il servizio traghetti per l'attraversamento dello stretto di Messina di essersi arricchito alle spalle dei cittadini con tariffe equiparabili ad un “pizzo” e di avere istituito un "cartello colombiano”.

Per gli Ermellini questo configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 595 comma 3, in quanto l’utilizzazione di termini ed epiteti oggettivamente gratuiti ed offensivi evocherebbero il più diretto lettore, ad un contesto criminale.

Per i giudici, infatti, il diritto di cronaca non deve mai eccedere in libertà d’insulto ma soprattutto, di offesa alla dignità personale e sociale configurandosi nell’indispensabile reato di diffamazione previsto e punito, come detto dall’art. 595 c.p.

Sotto questo profilo, la decisione della Consulta appare condivisibile. Ciò per alcune considerazioni che partono da una premessa importante (che è la sempre maggiore diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, tra cui anche quelli telematici che pongono il problema dell’individuazione del ruolo dell’informazione e dei limiti liceità della stessa, ove potenzialmente lesive della altrui reputazione, in una logica di contemperamento dei diritti) fino a giungere al c.d. requisito della “continenza”, (che pone seri limiti alle modalità, alle forme espositive ed al linguaggio della critica).

La diffamazione in esame, è un tipico reato conseguente al fenomeno del commercio elettronico, in quanto utilizza la diffusività della rete per colpire l’immagine della persona offesa danneggiandone la reputazione.

Si tratta di un c.d. crimine tradizionale portato a termine in chiave tecnologica, per il quale, l’uso di strumenti informatici telematici è semplicemente funzionale al raggiungimento dello scopo prefissato.

A tal proposito, la Corte si è espressa altre volte riguardo tale delicata materia, come nella Sentenza n. 13151 del 25 maggio 2017, sez III, in merito alla quale nell’esercizio del diritto alla cronaca, si può diffondere sul web un dato personale anche, ad esempio, senza il consenso dell’interessato, purché rispetti i requisiti di veridicità e continenza della forma espressiva in cui essi sono riportati, nonché l’essenzialità dell’informazione.

Che internet permette a chiunque abbia una consolidata capacità comunicativa, nonché una sufficiente alfabetizzazione tecnologica ed informatica, di accedere liberamente alle informazioni condivise sulla rete, è ormai fatto notorio.

Pertanto, un ruolo di estrema importanza deve essere riconosciuto quantomeno al rispetto dei diritti delle persone; come infatti è stato ritenuto dagli Ermellini nella sentenza in esame.

Infine, rilevando anche le altre deduzioni e tesi difensive che i giudici hanno in parte convalidato come la possibile tendenza ad approfittarsi di una situazione sostanziale di monopolio, rimane consolidata la tesi per cui la rete non può essere intesa come una “zona aperta” in cui il diritto non può farsi valere, in quanto altro non è che un luogo nel quale l’individuo svolge la sua personalità nel rispetto di quella altrui.

Da qui, l’altro profilo interessato dalla sentenza in esame, e sul quale non si può non convenire, che attiene al c.d. requisito della continenza e postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione.

In questo caso non rileva soltanto la verità del fatto, ma anche e soprattutto, la proporzionalità dei termini adoperati in relazione all’esigenza di evidenziare la eventuale gravità dell’accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico.

In questo caso le espressioni adottate, per stigmatizzare un comportamento poco corretto da parte della società costituita parte civile, sono risultate, a parere degli Ermellini, pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica.

Note Autore

Vittorio Lombardi Vittorio Lombardi

Avvocato civilista del foro di Cosenza, Privacy Officer e Consulente della Privacy certificato TÜV Italia, membro del Consiglio Direttivo di Federprivacy. Web: www.studioavvlombardi.it

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