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Il diritto di cronaca non configura reato di diffamazione se sono rispettati verità, interesse pubblico e continenza

Il diritto di cronaca non deve essere ancorato alla sola verità oggettiva dei fatti e dare luogo troppo spesso alla diffamazione. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 11339/26), infatti, il diritto di cronaca è scriminato se sussistono le seguenti condizioni: verità della notizia, anche in forma di verità putativa; interesse pubblico alla diffusione (pertinenza) e correttezza espressiva (continenza). In questo modo i Supremi giudici hanno censurato l’impostazione della Corte d’Appello, ritenendo che la valutazione della diffamazione sia stata troppo legata alla sola verità oggettiva dei fatti, senza una corretta applicazione dei principi consolidati in materia di libertà di informazione.

 

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