Ancora una stretta sul telemarketing: chiamate promozionali del settore luce e gas solo con il consenso dell’utente
Ennesimo tentativo di stretta per arginare l'assillante fenomeno del telemarketing selvaggio nel settore luce e gas: scattano il divieto di contatti commerciali senza consenso preventivo e la nullità dei contratti conclusi irregolarmente.

Nuovi obblighi anche sui numeri chiamanti, che dovranno essere identificabili, mentre aumentano i poteri di intervento di AGCOM e Garante privacy, con la possibilità di sospendere le linee utilizzate in violazione.
Tra le modifiche introdotte durante l’iter di conversione del "Decreto Bollette n. 21/2026" – il cui disegno di legge è stato approvato dalla Camera il 31 marzo 2026 ed è attualmente all’esame del Senato – si segnala infatti una modifica al Codice del consumo.
L’intervento, inserito in sede referente tramite il comma 5-bis, incide sull’articolo 51, rafforzando le tutele nei contratti a distanza e introducendo un sistema più stringente basato sul consenso preventivo del consumatore.
La principale novità consiste nell’introduzione di un divieto generalizzato di sollecitazioni commerciali telefoniche e tramite messaggi, operativo decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
Il contatto commerciale è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
- richiesta diretta del consumatore, anche tramite canali digitali del professionista;
- rapporto contrattuale già in essere, accompagnato da un consenso espresso alla ricezione di comunicazioni promozionali.
La norma segna il passaggio da un modello basato sulla possibilità di opposizione (opt-out) a un sistema fondato sul consenso preventivo (opt-in), con impatti rilevanti per gli operatori del settore energetico.
L'intervento prevede specifici requisiti tecnici per le comunicazioni telefoniche. I contatti devono avvenire tramite numerazioni che consentano di identificare univocamente il professionista.
Ne consegue che non è consentito l’utilizzo di numeri non riconducibili al soggetto che promuove l’offerta, e i contratti conclusi tramite numerazioni irregolari sono nulli.
La misura è finalizzata a garantire trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni commerciali, riducendo il fenomeno delle chiamate anonime o schermate.
Il nuovo quadro normativo rafforza i poteri delle Autorità competenti. In caso di violazioni:
- gli utenti possono presentare segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- AGCOM può disporre la sospensione immediata delle linee telefoniche utilizzate in modo irregolare;
- i gestori telefonici sono tenuti a eseguire tali provvedimenti senza ritardo.
Il sistema di enforcement si basa su una collaborazione tra Autorità e operatori di rete, con l’obiettivo di bloccare tempestivamente le pratiche illecite.
Fonte: Camera dei Deputati






