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Rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti. Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a tre società di call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti.

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Il registro delle opposizioni, lo schermo che dovrebbe difenderci dalle telefonate commerciali indesiderate, alza un’altra barriera: quella contro gli squilli molesti che provengono da sistemi automatizzati. È esperienza ormai comune ricevere chiamate effettuate non da un operatore, ma da software di composizione automatica che lavorano su elenchi di numeri e affidano la proposta di offerte e sconti a una voce registrata. Insomma, si finisce per interloquire con un disco. L’iscrizione del nostro numero telefonico nel registro delle opposizioni servirà da scudo anche verso quelle telefonate.

Per le chiamate con sistemi automatizzati ci vuole sempre il consenso preventivo dell'interessato. Anche se la revoca del consenso potrà essere fatta con l'iscrizione nel registro delle opposizioni, questo non fa venire meno l'obbligo di acquisire il consenso a monte da parte dell'interessato. In generale applicare il regime del registro delle opposizioni significa poter fare telefonate commerciali senza consenso, tranne che ai numeri iscritti nel registro. Ma per le chiamate automatizzate, l'estensione della disciplina del registro riguarda solo la revoca e non libera dalla necessità del consenso preventivo.

Corsa (teorica) contro il tempo per il nuovo registro delle opposizioni al telemarketing. Il vecchio registro sarà mandato in cantina dal regolamento che sostituirà il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010. E, a dire il vero, la nuova versione del dPR è passata all’esame preliminare del Consiglio dei ministri già il 17 gennaio 2020, dando il via alla trafila della raccolta dei pareri. Tra questi quello del Consiglio di Stato, che si è pronunciato due volte e, in dettaglio, all’adunanza del 2 aprile 2020 e, poi, a quella del 9 luglio 2020, in aperto disaccordo con il Mise, ministero dello sviluppo economico, incaricato di predisporre il testo del provvedimento.

Telemarketing solo con il consenso attuale dell'interessato. E attento monitoraggio e controllo della rete di vendita, poiché gli illeciti commessi dagli agenti ricadono sull'impresa. È quanto richiesto dal regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) n. 2016/679, che impone un livello di cautele maggiori nella catena di lavorazioni delle liste da utilizzare per i contatti promozionali; e anche di non accontentarsi delle rassicurazioni dei list provider; di avere un sistema efficace di allineamento di «Crm» (Customer relationship management) e black list; di vigilare sull'operato della rete commerciale.

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Come noto, lo scorso 9 marzo 2023 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di Condotta in materia di Telemarketing e Teleselling, su proposta di un gruppo di Associazioni di categoria che rappresenta tutta la filiera del Telemarketing oltre ai Consumatori.

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Se l'operatore di telemarketing sbaglia interlocutore bastano due chiamate sgradite per attirare una pesante sanzione. In particolare se l'azienda omette di fornire riscontro alle legittime richieste dell'ignaro utente e a quelle dell'autorità centrale. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 126 del 7 aprile 2022.

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Stop al telemarketing senza consenso per le chiamate automatizzate senza operatore. È quanto sostenuto dal Garante della privacy nel provvedimento n. 260 del 10 dicembre 2020, ovvero il parere sullo schema, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), di regolamento correttivo del registro delle opposizioni e cioè dell'elenco delle utenze telefoniche non utilizzabili per chiamate pubblicitarie. L'ultima versione del Mise, dunque, finisce per ammetterle senza bisogno di consenso preventivo le telefonate indesiderate automatizzate. Ma il Garante della privacy non è d'accordo e chiede di cambiare il testo del regolamento.

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Si condizionato del Garante privacy al regolamento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Al Registro possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea. Il regolamento, che estende la possibilità di iscrivere al Rpo anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, tiene già conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante.

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Il Garante privacy ha espresso parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico su una versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), il servizio che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono. L’Autorità tuttavia ha chiesto di precisare che le nuove regole valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato.

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