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Telemarketing: dal Garante per la Privacy sì condizionato alla riforma

Si condizionato del Garante privacy al regolamento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). Al Registro possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea. Il regolamento, che estende la possibilità di iscrivere al Rpo anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, o non presenti negli elenchi telefonici pubblici, tiene già conto di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante.

L’Autorità, tuttavia, per rendere il regolamento pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti, ha fornito al Mise ulteriori indicazioni. In primo luogo, il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza.

Su questo specifico punto il testo va quindi emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso. L’Autorità chiede, inoltre, di valutare l’opportunità che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici. Per quanto riguarda poi la possibilità di revoca “selettiva” dell’opposizione al trattamento nei confronti di uno o più operatori di categorie merceologiche l’Autorità ritiene che questa procedura possa rivelarsi una “ipotesi residuale”. E ’prevedibile, infatti, che la revoca verrà, nella maggior parte dei casi, esercitata più facilmente manifestando il consenso, di volta in volta, alla singola società.

Anche per tale ragione, la gestione delle categorie merceologiche potrebbe risultare di difficile applicazione. Se si considera poi, che gli operatori (ad esempio, le piattaforme di e-commerce) svolgono attività riconducibili anche a più categorie merceologiche, la soluzione prospettata - per poter essere utilmente applicata a tutela dei diritti e degli interessi - dovrebbe, in teoria, consentire ai contraenti di revocare l’opposizione non solo riguardo all’attività dell’operatore, ma anche per singole campagne promozionali.

Il Garante, infine, per rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, suggerisce al Mise di prevedere in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale.

Fonte: Garante Privacy

Note Autore

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Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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