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Diffamazione per il medico che diffonde una email arrivatagli dalla madre sui metodi inumani ( in particolare sui medicinali somministrati al giovane) operati sul figlio nel reparto di psichiatria. Il medico aveva eccepito l'eccessiva genericità delle imputazioni a suo carico e per questo aveva invocato l'applicazione della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 2705/20.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico richiede il consenso esplicito dell'interessato. I dati sanitari sono delicatissimi e meritano il più alto grado di protezione. Lo ha specificato il Garante della privacy nel provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 (Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario).

Per il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), il dossier sanitario elettronico e la refertazione online ci vuole il consenso dell'interessato. Sono alcune delle precisazioni fornite dal Garante della privacy (provvedimento n. 55 del 7/3/2019) a proposito dell'applicazione in ambito sanitario del regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679.

A partire da dicembre 2018, il Centro di Psicoterapia Vastaamo era rimasto vittima di alcuni attacchi informatici da parte di hacker che erano riusciti a trafugare i dati di almeno 22mila interessati, e qualche tempo dopo clienti e dipendenti della clinica avevano iniziato a ricevere messaggi di tentativi di estorsione da parte dei cybercriminali che chiedevano loro un riscatto per non divulgare le loro informazioni sensibili.

Non a tutti quelli che ricorrono al "ritocco" del chirurgo piace far sapere in giro il loro segreto, e per questo quando devono scegliere la struttura a cui affidarsi non guardano solo le credenziali del medico, ma anche il livello di riservatezza che garantisce la struttura. Quest'accortezza non è però bastata a migliaia di pazienti che si erano sottoposti a interventi di chirurgia estetica le cui fotografie non erano adeguatamente protette sul web e potenzialmente accessibili da chiunque.

Le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento. L’Ordine delle professioni infermieristiche, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di vigilanza e disciplinari, può infatti trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo. Deve essere il datore di lavoro ad accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, che un infermiere sia dotato dei requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito albo professionale.

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Importante novità per le gare pubbliche nel settore sanitario. Alcuni bandi riguardanti l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici saranno infatti modificati per renderli maggiormente conformi alla disciplina sulla privacy e assicurare maggiori tutele per i dati dei pazienti. È questo il risultato della collaborazione avviata tra il Garante per la protezione dei dati personali e la Consip, dopo che lo stesso Garante era intervenuto nei confronti di un'azienda sanitaria che aveva comunicato illecitamente dati sulla salute dei pazienti ad una società fornitrice di apparecchiature diagnostiche.

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Sanzione di 40mila euro del Garante privacy ad una Asl per non aver configurato il dossier sanitario aziendale in modo tale da impedire al personale autorizzato di visionare lo stato di salute dei colleghi per finalità ulteriori rispetto a quelle di cura.

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Per aver trattato illecitamente i dati di oltre 2000 aspiranti infermieri l’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli si è vista applicare dal Garante per la privacy una multa di 80mila euro. Un’altra sanzione di 60mila euro è stata irrogata alla società che gestiva la piattaforma per la raccolta online delle domande dei partecipanti.

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Il tema della medicina d'iniziativa - in sintesi, un modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che punta sulla prevenzione attraverso l'analisi dei big data e l'uso dell'intelligenza artificiale - era già stato affrontato dal Garante nel parere reso lo scorso maggio alla medesima Provincia su un disegno di legge, poi divenuto legge. Già in quell'occasione l'Autorità aveva ritenuto che l'articolo del d.d.l, con il quale la Provincia intendeva introdurre una idonea base normativa per consentire il trattamento dei dati sanitari a fini di medicina d'iniziativa, presentasse numerose criticità.

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Privacy e Lavoro nell'era degli algoritmi

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