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Quando riceviamo mail pubblicitarie o veniamo contattati nell'ambito di campagne di marketing e domandiamo agli operatori come abbiano ottenuto i nostri dati personali, spesso ci troviamo di fronte ad un muro di gomma, e la risposta che riceviamo è che "abbiamo dato il consenso", come se per il fatto che se in una certa occasione di cui neanche abbiamo ricordo abbiamo dato un consenso più o meno consapevole avessimo firmato una condanna ad essere perseguitati vita natural durante da spam e promozioni aggressive.

Una sanzione di 75mila euro è stata comminata dal Garante per la protezione dei dati personali all'Università telematica e-Campus ritenuta responsabile di aver inviato sms promozionali senza il consenso dei destinatari.

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Il legittimo interesse "non può surrogare - in via generale - il consenso dell'interessato quale base giuridica del marketing", salvo quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 130 comma 4 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ossia il caso di soft spam.

Una questione che spesso ricorre nelle imprese che operano - in specie - nel B2C è il tema della individuazione del perimetro e del significato di “analogo” nel contesto del Soft-Spam nelle attività di marketing.

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Soft spam, senza consenso, ma solo per le e-mail. La normativa Ue sul marketing elettronico, risalente al lontano 2002, ammette l'invio di proposte commerciali, senza consenso, a chi è già cliente, limitatamente a prodotti analoghi, ma solo se si usa la posta elettronica. Per tutti gli altri mezzi di comunicazione elettronica, ci vuole il consenso preventivo. La regola, introdotta oltre venti anni fa, continua ad essere vigente così come è stata varata.

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Il consenso per ricevere la pubblicità e per autorizzare la banca a comunicare i dati personali anche ad altre società del gruppo era d’obbligo per i clienti che non volevano trovarsi sul conto corrente un addebito di 5 euro mensili. A dimostrare come tale richiesta fosse una vera e propria forzatura, le caselle dei consensi erano già preselezionate e alla maggior parte dei malcapitati clienti non restava altro che ingoiare il rospo. Fino a quando alcuni non si sono rivolti all’autorità per la privacy.

Non è lecito l'invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all'uso dei propri dati a fini di marketing. E' quanto ribadito dal Garante Privacy in un provvedimento con cui ha imposto a un'importante catena di negozi una serie di misure per garantire il rispetto delle misure poste a tutela della privacy dei consumatori.

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Dal 6 maggio 2019 parte l'opt out per il marketing cartaceo. Da quella data si potranno mandare lettere promozionali agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici, a meno che l'interessato non abbia manifestato il suo dissenso, iscrivendo il suo recapito nel registro delle opposizioni, tenuto dalla fondazione Bordoni (www.registrodelleopposizioni.it).

Opt out per la pubblicità cartacea: il registro delle opposizioni al marketing telefonico vale anche per l'opposizione al marketing cartaceo. Chi non vuole ricevere pubblicità nella cassetta della posta potrà iscrivere nel registro l'indirizzo presente nell'elenco telefonico. È all'odg del consiglio dei ministri di domani lo schema di decreto correttivo del dpr 178/2010, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. Si noti che la norma significa che, in assenza di iscrizione al registro delle opposizioni, gli operatori economici potranno usare l'indirizzo postale per mandare proposte commerciali.

È una lista per stoppare la pubblicità cartacea in buca. Si chiama registro pubblico delle opposizioni. C'era già dal 2010 per bloccare le telefonate promozionali indesiderate. Ora il sistema viene esteso alla posta cartacea. E gli utenti possono opporsi anche all'invio della pubblicità agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici. Il governo ha, infatti, approvato il 25 ottobre scorso, in via definitiva, il regolamento che estende l'opt out alla pubblicità cartacea e ne stabilisce le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

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