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Come noto, tra i presupposti di legittimità di un trattamento un ruolo fondamentale lo riveste l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.UE 679/2016. Si tratta di un adempimento che nel tempo ha trovato una speciale declinazione nel mondo della videosorveglianza finalizzata alla rilevazione dell’audience di gradimento di prodotti o servizi per scopi commerciali.

Chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati. Questa la decisione del Garante per la privacy nel sanzionare due società per l’invio di milioni di sms pubblicitari. L’Autorità era intervenuta su richiesta di due reclamanti che si lamentavano per la continua ricezione di messaggi indesiderati.

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Il Regolamento (UE) 2016/679 nel prevedere che ogni trattamento debba trovare fondamento in un’idonea base giuridica individua, come noto, nell’articolo all’articolo 6 le seguenti basi giuridiche: consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

L’evoluzione tecnologica in generale e la crescita della intelligenza artificiale negli ultimi anni hanno reso più facile la creazione di profili e l’adozione di decisioni automatizzate, con potenziali ripercussioni significative sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche. L‘ampia diffusione dei social network e degli e-commerce, consultabili in ogni momento attraverso device, sempre più performanti hanno trasformato internet in un bacino di informazioni e di dati personali, dal quale è possibile la determinazione, l’analisi e la previsione di aspetti della personalità, del comportamento, degli interessi e delle abitudini di una persona.

Anche se gli utenti di Internet si sono da tempo abituati a visualizzare sul display annunci pubblicitari mirati in base ai loro gusti e ai loro comportamenti online, ora i siti web potrebbero dover rivalutare le loro strategie di business digitale.

La gestione del marketing e la salvaguardia dei dati personali, questione irrisolta? Il Codice Privacy prima e il Gdpr, poi, non hanno risolto l’annosa questione relativa al trattamento dei dati per finalità di marketing. I coni di ombra derivati dalle più disparate interpretazioni hanno favorito un clima di incertezza in coloro che trattano dati per finalità di marketing diretto. Una delle principali indecisioni è l’individuazione di una corretta base giuridica che legittimi il trattamento di dati personali dell’Interessato che verrà contattato.

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Per essere lecita la pubblicità deve essere trasparente, veritiera, non ingannevole o suscettibile di forzare la scelta del consumatore. Ciò perché l’ordinamento tollera una pubblicità che sia persuasiva ma non anche manipolativa della volontà della persona che deve rimanere libera di effettuare le sue scelte.
Proprio l’effettività della scelta è il valore che può essere leso da scorrette forme di pubblicità personalizzata. Infatti, il ricorso a un’intensa profilazione espone l’interessato a un più ampio rischio di manipolazione.

Nella promozione di beni e servizi sul mercato le aziende devono avere ben presenti le prescrizioni obbligatorie sul trattamento dei dati personali, per evitare di incorrere in sanzioni anche molto pesanti.

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Due diversi studi, entrambi commissionati da Google e realizzati in collaborazione con Ipsos (Privacy by Design: Exceeding Customer Expectations) e Boston Consulting Group (The Fast Track to Digital Marketing Maturity), hanno fornito riscontri inediti circa gli atteggiamenti che i consumatori assumono nei confronti della privacy online, facendo luce sulle possibili soluzioni a disposizione delle aziende per superare le difficoltà legate alle contraddizioni evidenziate dagli utenti. Dai due rapporti è emerso, inoltre, come i professionisti del marketing più esperti abbiano il doppio delle possibilità di aumentare la propria market share rispetto a chi presenta una minore esperienza nel campo della privacy.

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Tre recenti provvedimenti del Garante per la privacy (Provv. 25 novembre 2021 [9737185], [9736961], [9738356]) ci consentono di tornare sul tema delle liste consensate nel marketing e richiamare il principio per cui chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati.

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Privacy Day Forum 2023: Smartphone usati & Privacy

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