STATUTO ASSOCIAZIONE FEDERPRIVACY
Costituzione - Denominazione – Sede
Art. 1. E' costituita con sede in Via Degli Innocenti n.2 – 50063 Figline Valdarno (Firenze, Italia) l’associazione professionale a carattere nazionale denominata “Federprivacy” nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L’Associazione “Federprivacy”, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, non ha scopo di lucro e si prefigge di riunire mediante il vincolo associativo tutti i privacy officer ed i consulenti della privacy, nonché tutti gli altri professionisti che a qualsiasi titolo operano nel campo della data-protection e della privacy, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, rappresentando i propri iscritti in ogni modo e in ogni sede necessaria al conseguimento delle finalità statutarie.
Finalità e Attività
Art. 3. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, e in particolare persegue le seguenti finalità:
a) promuovere con ogni mezzo la divulgazione, la conoscenza ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e data-protection su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
b) assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli associati,se necessario anche nella stipulazione di accordi collettivi e nella promozione di ogni altra intesa od accordo necessario per conseguire le finalità statutarie;
c) fornire direttamente o indirettamente agli associati servizi, prodotti, aggiornamenti, assistenza, ed informazioni su tematiche e problematiche connesse alle loro attività inerenti la privacy, la data-protection, e la security;
d) fornire agli associati linee guida ed orientamenti in materia di privacy, data-protection e security, da assumere ed adottare a livello collettivo;
e) svolgere la funzione di osservatorio e di centro di ricerca indirizzato a monitorare i fenomeni e le evoluzioni della privacy, della data-protection, e della security, ivi comprese le normative sul trattamento e sulla protezione di dati personali, nonché svolgere indagini sul grado di recepimento della cultura e della conoscenza della privacy nei vari tessuti sociali e nei suoi più ampi contesti;
f) cooperare con autorità, istituzioni, enti pubblici ed altre associazioni per conseguire la migliore interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia di privacy e data-protection;
g) perseguire e promuovere l’attuazione di normative riguardanti il trattamento e la protezione di dati personali ed altre materie affini adeguate ai reali contesti socio-economici nazionali ed internazionali, salvaguardando sempre il diritto fondamentale alla riservatezza dell’ individuo;
h) contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati, promuovendo lo studio, la ricerca, e l’approfondimento delle tematiche della privacy, della data-protection, e della security, anche mediante corsi di qualificazione, di aggiornamento e di specializzazione, l'istituzione di borse di studio, nonchè il reperimento dei fondi all’uopo necessari;
i) perseguire e promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professioni afferenti la privacy, la data-protection, e la security;
j) redigere, aggiornare e far rispettare il proprio codice etico e deontologico e le proprie norme di autoregolamentazione;
k) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso organismi o società all'uopo costituite;
l) assumere ogni altra iniziativa necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee;
Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi mediante le attività di seguito descritte a titolo illustrativo e non esaustivo:
a) istituzione di un registro pubblico riportante l’elenco delle generalità degli associati;
b) istituzione di un codice etico e deontologico, e di un regolamento interno che ciascun associato è tenuto a rispettare;
c) organizzazione di congressi, convegni, corsi, seminari, incontri, tavole rotonde, ed ogni altro evento o manifestazione che promuova la cultura della privacy e della data-prtotection, nonché di altre materie a queste affini o collegate;
d) concessione di patrocini ad eventi, congressi, convegni, corsi, seminari, opere letterarie, ed ogni altro evento o iniziativa che si distingua per rilevanza e contenuti in ordine allo sviluppo e la conoscenza della privacy e della data-protection, nonché di altre materie a queste affini o collegate;
e) diffusione periodica di informazioni ed aggiornamenti pertinenti alle finalità associative tramite circolari, newsletter, libri, bollettini, manuali, riviste, pubblicazione su internet, ed ogni altro mass-media;
f) previsione di un servizio di informazioni, aggiornamenti, assistenza e supporto a favore degli associati su tematiche e problematiche connesse alle loro attività inerenti la privacy e la data-protection;
g) assunzione di convenzioni a beneficio degli associati con enti pubblici, case editrici, società di servizi compagnie e broker assicurativi, ed ogni altra primaria azienda che produca o commercializzi prodotti o servizi utili al perseguimento delle finalità associative, e al miglioramento dello svolgimento delle attività professionali degli stessi associati;
h) designazione di delegati provinciali che collaborino a stretto contatto con il consiglio direttivo per il perseguimento e l’attuazione delle finalità associative, e per la realizzazione dei progetti approvati dallo stesso consiglio direttivo;
k) istituzione di un comitato scientifico che collabori come organo consultivo con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, statistiche, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie;
l) individuazione ed approvazione di procedure, standard, linee guida, certificazioni, ed ogni altra procedura o strumento da adottare all’interno della organizzazione associativa per contribuire alla crescita tecnica e professionale di tutti gli associati e al miglioramento delle relazioni e del confronto tra gli associati;
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’ Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi ed associazioni, o acquisire partecipazioni di società di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie solo ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie, ed eventualmente effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, senza discriminazioni di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle convinzioni politiche, religiose o filosofiche, sesso, cittadinanza, condizioni economiche, professione, appartenenza etnica, tutte le persone fisiche maggiorenni che, condividendone gli scopi, operano nel campo della privacy, della data-protection, e della security, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, che siano cittadini italiani o di altro Stato membro UE, non abbiano riportato in via definitiva condanne penali negli ultimi 5 anni, e possiedano almeno il diploma di scuola superiore o titolo equipollente.L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti, e al rispetto del codice etico e deontologico, del regolamento interno e delle eventuali altre norme di autoregolamentazione stabilite all’interno della stessa Associazione.
Art. 7. L’ Associazione è composta da soci ordinari, soci promotori, e soci onorari.
Art. 8. Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni che, operando nel campo della privacy e della data-protection, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, e apprezzando gli scopi e le attività dell’Associazione, vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa ordinaria nell’ammontare stabilito dall’Assemblea dei soci.
Art. 9. Sono soci promotori le persone fisiche maggiorenni che, operando nel campo della privacy e della data-protection, direttamente o in via connessa, strumentale e/o accessoria, e apprezzando gli scopi e le attività dell’Associazione, vi si iscrivono per condividerne i vantaggi e le utilità, nonché partecipare alla vita associativa, corrispondendo annualmente la quota associativa di pertinenza dei soci promotori nell’ammontare stabilito dall’Assemblea dei soci. I soci promotori possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione, e ottenere su espressa richiesta il rilascio dell'Attestato di Qualità Federprivacy.
Art. 10. Sono soci onorari le persone fisiche maggiorenni che, nella misura massima del due per cento del numero complessivo di tutti gli associati, si sono distinti per particolari meriti, o per aver promosso attività di speciale rilievo nel contesto sociale nazionale ed internazionale, e per tale ragione un qualsiasi socio ne abbia fatta segnalazione motivata al Consiglio Direttivo, ricevendone l’approvazione da questo ultimo. I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto.
Art. 11. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata secondo le modalità indicate dal regolamento, anche mediante procedure informatiche utilizzate o messa a disposizione dall’Associazione. L’iscrizione come socio si perfeziona, in assenza di opposizioni da parte di almeno un membro del Consiglio Direttivo, dopo 30 giorni dalla pubblicazione delle generalità del nuovo iscritto nel registro soci di cui all’art.4 sub a).
Art. 12. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
Diritti e doveri dei soci
Art. 13. Tutti i soci ordinari ei soci promotori in regola con il pagamento delle quote associative hanno uguali diritti: di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, del codice etico e deontologico, del regolamento interno, nonché ogni altra eventuale altre norma di autoregolamentazione stabilita all’interno della stessa Associazione.
Le eventuali prestazioni fornite dagli aderenti sono esclusivamente volontarie e gratuite, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, salvo eventuali rimborsi spese alle cariche previste da statuto per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo, e rientranti nei limiti di spesa posti da questo ultimo.
Art. 14. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per decadenza a seguito di prolungata morosità nel pagamento delle quote associative dovute;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie, del codice etico e deontologico, e/o altri regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di prolungata irreperibilità.
La perdita di qualità dei socio è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 15. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone giuridiche, gli enti ed altre imprese che, condividendone le finalità, pur non avendo la qualità di socio danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dall’assemblea dei soci. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione, nonché di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti agli associati.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 16. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono elettive ed esclusivamente gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 17. L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea è convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando questo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, delibera il giorno, l’ora e il luogo della prima convocazione, nonché il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione, che deve avvenire dopo almeno sette giorni dalla prima convocazione.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente convocate mediante pubblicazione della durata di almeno 10 giorni di uno specifico avviso sul sito web dell'Associazione, con almeno 20 giorni di anticipo sulla data della prima convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della prima e della seconda convocazione, riportando inoltre l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 18. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 19. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
Art. 21. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a)approva il rendiconto economico finanziario preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
b) approva il programma generale annuale di attività;
c) elegge e revoca il Presidente su istanza di almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto presentata al Segretario Generale;
d) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
e) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri;
f) determina, su proposta del consiglio direttivo, l’ammontare delle quote associative e i termini per il loro versamento;
g) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 22. L’assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti; per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, e in seconda convocazione con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti
Consiglio Direttivo
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque membri più il presidente, tutti rielegibili salvo palesi cause di ineleggibilità. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è eletto dall’Assemblea dei Soci che vota due membri direttamente, e altri due membri proposti dal presidente. Sono membri aggregati al Consiglio Direttivo con diritto di voto i presidenti onorari.
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o dal segretario generale ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni sono sempre e in ogni caso palesi.
Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
In particolare:
• elegge tra i propri componenti il Segretario Generale;
• nomina il Tesoriere;
• designa tra i propri soci promotori i delegati provinciali e li revoca a suo insindacabile giudizio;
• delibera l’eventuale apertura di sedi di rappresentanza in Italia e all’estero;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
• conferisce procure generali e speciali;
• nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di cui all’art.4 Sub k) ai sensi dell’art.33;
• instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• ratifica tutti i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione e l’attuazione delle finalità statutarie;
• valuta, accetta o respinge le adesione di nuovi soci entro 30 gg dalla data di pubblicazione nel registro soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• decide sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei soci nei casi di inosservanza delle prescrizioni del presente statuto e del Codice Etico e Deontologico;
• delibera in ordine alla perdita di qualità di socio come da art. 14
Art. 26. Qualora, per qualsiasi motivo il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scenda al di sotto di cinque membri, il numero di componenti massimo previsto da statuto viene ricostituito mediante elezioni a una successiva assemblea dei soci. Nel caso invece in cui il Consiglio Direttivo scenda sotto i tre componenti, sono indette senza indugio nuove elezioni.
Il Presidente
Art. 27. Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo con diritto di voto. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Segretario Generale per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.
In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente viene eletto dall’assemblea ordinaria, e dura in carica a tempo indeterminato fino ad elezioni che possono essere indette in ogni tempo ai sensi dell’art.21 sub c). Il presidente è rieleggibile, salvo palesi cause di ineleggibilità.
Il Presidente che espleti regolarmente la propria carica per almeno cinque anni anche con soluzione di continuità, riceve per meriti alla carriera il diritto di ricoprire la carica di presidente onorario e membro permanente aggregato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente nomina e revoca il Coordinatore del Comitato Scientifico.
Il Tesoriere
Art. 28. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerenti l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Paga i rimborsi spese alle cariche previste da statuto dovuti per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente per importi il cui eventuale limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale
Art. 29. Il Segretario Generale è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al registro soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e, la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie. In caso di assenza del Presidente, il Segretario Generale ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.
Il Presidente Onorario
Art. 30. Assumono, salvo rinunzia, il diritto di ricoprire la carica di Presidente Onorario, i presidenti che per meriti alla carriera abbiano espletato regolarmente la carica di Presidente per almeno cinque anni. I presidenti onorari sono membri permanenti aggregati del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Delegati Provinciali
Art. 31. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare delegati provinciali, i quali esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono al vaglio del consiglio direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza. L’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da delegati per responsabilità relative ad attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso mandato del consiglio direttivo. I delegati provinciali come tali non hanno autonomia decisionale, e sono sempre designati tra i soci promotori.
Collegio dei Probiviri
Art. 32. Il collegio dei probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi di soci che sono esclusi ai sensi dell’art.14 sub d).
I probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, due membri coordinati da un presidente elettro dai membri del collegio, più un supplente, i quali durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Compiti del collegio dei probiviri:
- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualsiasi socio escluso ai sensi dell’art.14 d). Il loro lodo arbitrale è inappellabile.
Comitato Scientifico
Art. 33. Il Comitato Scientifico è organo consultivo istituito ai sensi dell’art.4 sub k) e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, scelti tra soci in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnico giuridica, sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo.
Le attività del Comitato Scientifico sono condotte da un Coordinatore nominato dal Presidente che dura in carica quanto il Presidente, salvo revoca o dimissioni.
La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 34. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 35. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di sostenitori e simpatizzanti;
b) contributi di privati e imprese, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) proventi derivanti da diritti su marchi, patrocini, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre opere dell’ ingegno di cui sia titolare l’Associazione;
h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazione.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote associative e contributi;
b) beni immobili e mobili;
c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
d) donazioni, lasciti o successioni;
e) marchi, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie;
f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione viene è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 22 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o similari con delibera a maggioranza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norme finali e Clausole di rinvio
Art. 39. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi sia espressamente previsto si fa riferimento al regolamento e al codice etico e deontologico della stessa Associazione, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia. Per ogni eventuale controversia insorgente nei confronti dell’ Associazione, il foro esclusivamente competente è quello della provincia dove ha sede la stessa Associazione, salvo diversa disposizione di legge.
Roma, 30 giugno 2013