Posto che, come sempre, è da valutarsi lo specifico caso, analizzando in particolar modo i termini di partecipazione dell'ente sanitario privato (e dunque dei suoi pazienti) allo studio scientifico, su due piedi mi verrebbe da indicare come condizione di liceità ex art. 9.2 (che andrà chiaramente accompagnata anche da una base giuridica ex art. 6), la lettera j) che fa esplicito riferimento al trattamento di dati particolari per finalità di ricerca scientifica.
Ci sono delle motivazioni specifiche che l'hanno indotta a escludere tale condizione di liceità?