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Centrale rischi, chi ci finisce illegittimamente ha diritto al risarcimento

Nell'ipotesi di segnalazione illegittima in Crif (Centrale rischi finanziari) spetta al cliente il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale. Questo è il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento Abf - Arbitro bancario finanziario (decisione 1642 del 17 gennaio 2019 pubblicata nei mesi scorsi) in accoglimento al ricorso presentato da un utente che, vistosi rifiutare la richiesta per un finanziamento perché non conforme ai criteri di valutazione del merito creditizio, veniva a conoscenza di esser stato erroneamente segnalato da un intermediario in Crif a causa di un'anomalia generatasi nel contesto di una procedura amministrativa.

 

Ritenuta insufficiente l'intervenuta correzione da parte dell'intermediario, l'utente ricorreva affinché fosse stato riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'intermediario. I sistemi di informazione creditizia (Sic e Cr) furono costituiti per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi, le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio della clientela o comunque, per la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti. Il comma 3 dell'art. 125 Tub stabilisce che i finanziatori debbono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una «banca dati» le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, l'informativa può essere resa unitamente all'invio di solleciti o in via autonoma. Pertanto le segnalazioni negative nei Sic sono legittime qualora ricorrano due requisiti:

a) uno sostanziale: l'effettività dell'inadempimento;

b) uno procedurale: il preavviso di segnalazione imminente.

La mancanza dell'uno o dell'altro requisito genera due conseguenze: cancellazione della segnalazione e risarcimento del danno arrecato. Il cosiddetto Codice della privacy - dlgs 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 15 stabilisce «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile». Le segnalazioni in Cr e Sic, è nozione di comune esperienza, determinano in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore. Resta, dunque, accertato che l'illegittimità sostanziale della segnalazione cagioni un danno, conseguenza che, se provato, deve essere risarcito. Viceversa, quando la segnalazione risulti illecita per ragioni procedurali (mancata prova del preavviso), la non configurabilità del danno esclude la tutela risarcitoria ove l'inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un «cattivo pagatore».

Fonte: Italia Oggi del 28 ottobre 2019

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