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L’utilizzo dei social media diventa ogni giorno di più un argomento critico sul posto di lavoro: la crescente sensibilità delle aziende verso le comunicazioni dei propri dipendenti, unita all’uso sempre più massiccio che questi fanno delle comunicazioni “social”, aumenta in maniera esponenziale il rischio di conflitti su questo tema. Conflitti che sono acuiti da un problema: il confine tra le condotte lecite e quelle illecite non è sempre facile da definire.

App utilizzate da migliaia di persone in cerca di supporto per guarire dalla dipendenza da oppiacei accedono a informazioni personali sensibili e possono inviarle a Google e Facebook, che a loro volta sono in grado di identificare gli utenti. A renderlo noto è il Financial Times menzionando una ricerca pubblicata nei giorni scorsi da ExpressVPN Digital Security Lab, che ha esaminato il codice sorgente di 10 di queste applicazioni Android scoprendo che molte di esse stavano accedendo a dati privati come il numero di telefono, l’operatore telefonico e l’indirizzo IP dell’utente.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dalla disciplina penalistica in riferimento al legittimo esercizio del diritto di critica di comportamenti (asseriti come) professionalmente e umanamente "sleali" di un atleta professionista, qualora le frasi diffamatorie siano diffuse a mezzo social network, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche della "eccentricità" delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al "ludibrio" della sua immagine, sia esposta al "pubblico disprezzo".

È legittimo il licenziamento del dipendente che ha pubblicato plurimi insulti ai suoi capi sulla propria pagina Facebook. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27939/2021, respingendo il ricorso di un account manager di Tim. Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Roma che nel novembre 2018, aveva respinto il ricorso contro il licenziamento "per giusta causa" di un addetto alla "Gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale" (insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi).

L’utilizzo di una chat su whatsapp tra colleghi di lavoro per veicolare messaggi vocali di contenuto offensivo, minatorio e razzista nei confronti di un superiore gerarchico e di altri dipendenti non ha contenuto diffamatorio, non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà e non ha, in definitiva, portata rilevante sul piano disciplinare.

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Al termine di un’indagine durata ben 6 anni, la Commissione irlandese per la protezione dei dati ha annunciato di aver inflitto una sanzione da 310 milioni di euro a Linkedin, nota la piattaforma social dedicata al mondo del lavoro, per violazioni del Gdpr, in particolare riguardo le modalità di ottenimento del consenso, liceità, equità e trasparenza del trattamento dei dati personali degli utenti.

Secondo a cassazione la mamma che offende un’altra sui social è punibile a meno che non sussistano cause di esclusioni previste come l’art. 599 codice penale o l’art. 131 bis del Codice Penale.

L’avvocato che attribuisca ad un terzo (nella specie, la propria segretaria) la facoltà di pubblicare, senza alcun effettivo controllo preventivo, post e contenuti nelle pagine social e/o sul sito web dello studio legale risponde personalmente dell’eventuale rilevanza disciplinare dell’attività stessa per culpa in eligendo ed in vigilando.

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Chattare via Facebook sul telefonino aziendale svelando segreti d’impresa costa la perdita del posto di lavoro. E per una dipendente non proprio zelante non c’è privacy che tenga. È successo a Bari, dove il Tribunale ha prima deciso che il datore di lavoro poteva utilizzare in giudizio gli screenshot dei messaggi privati della signora e - in base al contenuto di questi - ha poi ritenuto legittimo il suo licenziamento.

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L’uso disinvolto dei social media e dei sistemi di messaggistica digitale (WhatsApp, Telegram e simili) può portare in alcuni casi fino al licenziamento. I lavoratori troppo spesso dimenticano questo concetto. Tutto quello che viene scritto sui social, però, anche fuori dall’orario di lavoro, può essere usato in sede disciplinare, se ha contenuti offensivi verso il datore di lavoro e i colleghi, soprattutto quando questi contenuti sono indirizzati a una massa indistinta di persone.

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