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L'imprenditore che installa un dispositivo biometrico per la rilevazione della presenza in servizio dei lavoratori deve prestare particolare attenzione ai rischi privacy. Nel dubbio sulla regolarità della cattura delle impronte digitali meglio sostituire il dispositivo con metodi più tradizionali.Lo ha evidenziato il garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 301 del 15 settembre 2022.

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La sentenza sulla causa C-371/24 della Cgue ha chiarito che la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia nell’ambito di un’indagine penale è giustificata solo se strettamente necessaria. La decisione impatta in casi in cui la polizia acquisisce dati fotografici o dattiloscopici per procedere alla concreta identificazione di persone ritenute pericolose o sospette o che rifiutano di farsi identificare.

Come noto il GDPR dopo aver definito il dato biometrico (art. 4, n.14) come il dato personale ottenuto da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, ha altresì inserito tale tipologia di dati - in ragione della loro delicatezza - derivante dalla stretta (e stabile) relazione con l’individuo e la sua identità- tra i “dati particolari” (art. 9, par. 1 del Regolamento UE 2016/679).

Se il vostro capo vi telefonasse chiedendovi di effettuare un bonifico urgente ad un fornitore, probabilmente non battereste ciglio ed ubbidireste all'ordine che vi viene impartito. Tuttavia, la voce che sta all'altro capo del filo potrebbe non essere affatto quella del vostro boss, ma di un sintetizzatore vocale in grado di imitarlo perfettamente, tanto da non farvi destare alcun sospetto, neanche se la richiesta è quella di trasferire un grosso importo di denaro su un conto bancario che non conoscete.

Con la sentenza sulla causa C-57/23 la Corte di giustizia Ue ha affermato che le autorità di polizia di uno Stato membro possono decidere, sulla base di norme interne, se sia necessario o meno conservare i dati biometrici e genetici di una persona perseguita penalmente o sospettata di aver commesso un reato.

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Lascia a dir poco interdetti l’annuncio, rimbalzato negli ultimo giorni dal quartier generale della Porsche, secondo il quale gli acquirenti dell’ultimo modello della celebre 911 potranno richiedere alla casa automobilistica di stampare, in alta definizione, la gigantografia, in alta definizione, della propria impronta digitale sul cofano della macchina.

Gli occhi saranno la nostra password, ma nell'era della sorveglianza di massa, i nostri dati biometrici - il volto, l'altezza, i segni particolari - conservati in giganteschi database, potrebbero essere usati per spiarci e seguirci ovunque. Mentre in Cina, come negli Stati Uniti, l'utilizzo del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici diventa sempre più invasivo, l'Unione europea frena sull'utilizzo di una tecnologia ad alto rischio per la privacy e prepara una moratoria per valutare i potenziali pericoli.

No all'obbligo di doppio controllo (videosorveglianza e impronte digitali) sugli accessi al lavoro dei dipendenti pubblici. È in contrasto con il regolamento Ue sulla privacy (Gdpr). Lo ha ricordato Antonello Soro, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, che è stato sentito ieri 6/2/2019 dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, impegnata nell'esame del disegno di legge (atto 1433), recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività. Per questo motivo il Garante privacy ha sanzionato cinque società per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

Le autorità di polizia non possono conservare, senza altro limite temporale se non quello del decesso dell’interessato, dati biometrici e genetici riguardanti tutte le persone che abbiano subito una condanna penale definitiva per un reato doloso. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea(CGUE) nella causa C-118/22.

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