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Lo Stato membro UE non deve fissare un termine massimo di conservazione dei dati biometrici

Con la sentenza sulla causa C-57/23 la Corte di giustizia Ue ha affermato che le autorità di polizia di uno Stato membro possono decidere, sulla base di norme interne, se sia necessario o meno conservare i dati biometrici e genetici di una persona perseguita penalmente o sospettata di aver commesso un reato.

 

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