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Visualizza articoli per tag: giornalismo

La notizia dell’indagine finisce spesso in prima pagina. Quella dell’assoluzione, invece, molte volte passa inosservata. È proprio su questo squilibrio che interviene la proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2026, che introduce nel Codice Privacy un nuovo articolo 144-ter destinato a far discutere gli addetti ai lavori.

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L’Ordine degli Avvocati di Milano ha richiamato i propri iscritti al rigoroso rispetto dei doveri deontologici nei rapporti con i mezzi di informazione, ponendo un chiaro argine al rischio di derive mediatiche nei procedimenti giudiziari in corso.

La pubblicazione di conversazioni private, intercorse in un contesto di particolare delicatezza, quali i colloqui in carcere tra detenuti e parenti, vìola la normativa privacy e le regole deontologiche dei giornalisti. È quanto afferma il Garante merito alla diffusione di stralci di intercettazioni effettuate durante il colloquio tra Filippo Turetta e i propri genitori, nel carcere di Verona il 3 dicembre 2023.

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Il Garante ha inviato un avvertimento formale alla Società Editoriale Il Fatto Spa, avvisando che l’ulteriore trattamento dei dati personali contenuti nelle chat pubblicate nel volume “Fratelli di chat” può violare la normativa sulla privacy, le Regole deontologiche della professione giornalistica, nonché i principi generali di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione.

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Indietro tutta sulla decisione del Tar Lazio (n. 07333/2021) che aveva ordinato alla Rai di dare all'avvocato Andrea Mascetti gli atti propedeutici al servizio giornalistico che lo riguardava nell'ambito della puntata di Report, "Vassalli, valvassori e valvassini", del 26 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655 ha infatti accolto il ricorso della televisione pubblica affermando che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione che conterrebbe informazioni false ed errate se nell'istanza non è spiegato il nesso di strumentalità con la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuta per bloccare la diffusione di un video che circolava su internet e che ritraeva una bambina in tenera età mentre , accompagnata dal nonno, si apprestava ad entrare in un carcere, presso cui la madre è attualmente trattenuta. Cosa prevedono la Carta di Treviso e le regole deontologiche dell'attività giornalistica.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato ad un quotidiano on line l’ulteriore diffusione di un avviso di conclusione di indagini preliminari, pubblicato in forma integrale a corredo di un articolo riguardante le indagini stesse. Il documento, oltre a contenere dati e informazioni eccedenti rispetto al diritto di cronaca, ha violato il regime di pubblicazione degli atti del procedimento, sancito dal codice di procedura penale.

Il diritto alla privacy del singolo si scontra - o meglio va raccordato - con quello alla libera informazione. Così anche un libro di taglio giornalistico, che riporti fatti risalenti nel tempo, non può, solo in base a tale circostanza temporale, essere considerato privo di qualsiasi interesse per la collettività, come invece sosteneva il ricorrente. Quest'ultimo, oltre al risarcimento del danno per l'asserita violazione della privacy, aveva domandato ai giudici anche la deindicizzazione del proprio nominativo dai motori di ricerca su internet in conseguenza del suo esercizio del diritto all'oblio. Infatti, digitando su google il suo nominativo, appariva subito il sito che offriva al pubblico il libro incriminato e di cui aveva chiesto il ritiro dal commercio.

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Danni risarcibili a chi, finito sul giornale perché condannato e poi assolto, non si sia visto aggiornare la notizia. Il diritto all’oblio, infatti, può essere compresso a favore del diritto di cronaca solo in alcune situazioni, tra cui l’interesse pubblico e attuale alla diffusione del fatto. Lo scrive la Corte di cassazione con l’ordinanza 3013 del 1° febbraio 2024.

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Il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, anche se relativo a fatti risalenti nel tempo, se non c’è un’esplicita richiesta. Solo su domanda dell’interessato scatta per il gestore l’obbligo di provvedere «senza indugio». La Cassazione respinge la pretesa del ricorrente di essere risarcito dall’Agenzia di stampa Adnkronos, per aver violato il suo diritto all’oblio, lasciando sul sito la notizia del suo arresto per reati di droga. Informazione che la fidanzata aveva trovato consultando il motore di ricerca Google.

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Privacy Day Forum 2025: il servizio dell'Ansa

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