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La Cassazione, sentenza n. 6116-2023, detta le regole per il risarcimento del danno in caso di mancata rimozione, da un giornale online, di una notizia non aggiornata relativa ad un procedimento penale. Una notizia, in ipotesi, causa di possibili danni reputazionali per la persona citata. Per la Terza sezione civile, che su questo afferma un principio di diritto, deve ritenersi che "la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria".

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Il Garante per la protezione dei dati personali stigmatizza il comportamento di alcune testate che nel dar conto della tragica vicenda di Paderno Dugnano hanno riportato foto, nomi e particolari, anche di soggetti minori, eccedenti le pur legittime finalità informative.

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Gira sul web il video della figlia di Eva Kaili, la ex vicepresidente dell’Europarlamento, che ritrae la bambina che arriva al carcere di Haren, in Belgio, in visita alla madre. Il video - privo di un qualsiasi interesse pubblico rispetto alla vicenda dell’eurodeputata - non solo viola la riservatezza e l’anonimato della bambina, ma risulta lesivo della sua personalità e del suo sviluppo psico-fisico, comportando la permanenza in rete di immagini per un tempo potenzialmente infinito e privando, di conseguenza, la bambina del diritto a non doversi ritrovare, in un prossimo futuro, a rivivere certi tristi momenti.

Il confine tra il diritto di cronaca e il rispetto della riservatezza è sempre molto sottile. Ma se l'editore non replica anche in maniera negativa alle richieste di esercizio dei diritti privacy rischia di incorrere in sanzioni.

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Viola la privacy e diffama il giornalista che, nel riferire un fatto di cronaca, fornisce notizie e particolari della vita privata di persone che non hanno attinenza con la notizia principale. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 22741/2021) conferma la condanna del redattore e del direttore responsabile di un quotidiano, colpevoli di aver svelato fatti personali dei familiari della vittima di un incidente stradale: un musicista noto a livello locale.

Il Garante per la privacy ha avviato un’istruttoria nei confronti dei siti che hanno diffuso le generalità della vittima della violenza sessuale di Palermo. L’Autorità si riserva inoltre di adottare i provvedimenti ritenuti necessari e di informarne l’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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