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Giornalismo d'inchiesta e tutela della privacy: la sentenza del Tribunale di Roma sul caso Report-Sangiuliano riafferma i principi consolidati della Cassazione

Con la sentenza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha annullato il provvedimento sanzionatorio n. 621 del 23 ottobre 2025 con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato alla Rai una sanzione pecuniaria di 150.000 euro per la trasmissione, nel corso della puntata di Report dell'8 dicembre 2024, di alcuni stralci della conversazione telefonica intercorsa tra l'allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini.

La pronuncia si inserisce nel solco della più consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di bilanciamento tra libertà di informazione e diritto alla riservatezza, riaffermando con rigore i principi che la Corte di Cassazione ha da tempo delineato in materia di giornalismo d'inchiesta.

La vicenda fattuale e il provvedimento del Garante - La controversia trae origine dalla messa in onda del servizio giornalistico intitolato "Travolti da un insolito destino", dedicato alla nota vicenda che ha coinvolto il Ministro Sangiuliano e la dottoressa Maria Rosaria Boccia. Nel contesto dell'inchiesta giornalistica, la redazione di Report aveva acquisito e successivamente diffuso la registrazione audio di una conversazione privata nella quale il Ministro confidava alla moglie la propria relazione extraconiugale, mentre quest'ultima lo esortava a revocare eventuali incarichi conferiti alla Boccia, minacciando altrimenti di informare il Capo di Gabinetto del Ministero.

L'Autorità Garante, investita della questione a seguito delle segnalazioni degli interessati, aveva censurato la condotta della testata televisiva ritenendo che la diffusione dell'audio violasse il principio di essenzialità dell'informazione sancito dall'articolo 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Secondo la prospettazione dell'Autorità, la scelta editoriale di trasmettere gli stralci della conversazione avrebbe costituito una forma di "spettacolarizzazione" non giustificata da effettive esigenze informative, potendosi veicolare la notizia al pubblico senza necessità di riprodurre integralmente il dialogo privato.

Il quadro normativo e la giurisprudenza consolidata sul diritto di cronaca - Il Tribunale, nell'affrontare la questione, ha ricostruito con rigore metodologico il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il punto di partenza dell'analisi è costituito dall'elaborazione in tema di limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, che trova il proprio fondamento nell'articolo 21 della Costituzione. Come ricordato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 9 del 1965, le limitazioni sostanziali di tale libertà possono essere poste esclusivamente per legge e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali. La stessa Consulta, nella sentenza n. 168 del 1971, ha evidenziato che anche diritti primari e fondamentali devono essere contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza, mentre nella sentenza n. 84 del 1969 ha significativamente definito la libertà di stampa come "pietra angolare dell'ordine democratico".

In questo contesto si colloca la nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984, comunemente denominata "decalogo del giornalista", che ha individuato i requisiti in presenza dei quali il diritto di cronaca può prevalere sulla tutela dell'onore e della reputazione: la verità oggettiva o quantomeno putativa dei fatti narrati, purché frutto di serio e diligente lavoro di ricerca; la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (pertinenza); la continenza espositiva. Tale impostazione è stata successivamente confermata e precisata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366).

L'articolo 137, comma 3, del Codice privacy stabilisce che, in caso di diffusione o comunicazione dei dati per finalità giornalistiche, restano fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. L'articolo 6 delle Regole deontologiche precisa ulteriormente che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. È significativo notare come la stessa Suprema Corte abbia precisato che i limiti dell'essenzialità dell'informazione comportano il dovere di evitare riferimenti ai fatti inerenti alla vita privata delle persone solo se essi non hanno attinenza con la notizia alla quale si riferiscono e solo se sono del tutto privi di interesse pubblico (Cass. civ., Sez. VI, 11 agosto 2021, n. 22741).

(Nella foto: l'Avv. Michele Iaselli, Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy)

La peculiare tutela del giornalismo d'inchiesta: i principi affermati dalla Cassazione - L'elemento qualificante della pronuncia risiede nella corretta valorizzazione della peculiare natura del giornalismo d'inchiesta. Il Tribunale ha opportunamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, 9 luglio 2010, n. 16236, che ha definito tale forma di giornalismo come "l'espressione più alta e nobile dell'attività di informazione". In quella fondamentale pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato come nel giornalismo d'inchiesta "maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse".

La Cassazione, nella medesima pronuncia, ha precisato un principio di fondamentale importanza: nel giornalismo d'inchiesta l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista, senza essere mediata da fonti esterne mediante la ricezione passiva di informazioni. Ciò comporta che a tale forma di giornalismo debba essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da determinare, in relazione ai limiti regolatori dell'attività informativa già individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1205/2007, Cass. n. 7261/2008, Cass. n. 2271/2005), una meno rigorosa applicazione del requisito dell'attendibilità della fonte, venendo meno l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia.

Tale impostazione trova autorevole conforto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che con la sentenza del 27 marzo 1996 (caso Goodwin c. Regno Unito) ha riconosciuto sia il diritto di ricercare liberamente le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche. La Carta dei doveri del giornalista, firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla FNSI e dall'Ordine nazionale dei giornalisti, prevede tra i principi ispiratori che il giornalista debba ricercare e diffondere ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro, e che la responsabilità del giornalista verso i cittadini prevalga sempre nei confronti di qualsiasi altra.

La decisione nel merito: essenzialità dell'informazione e interesse pubblico - Applicando il principio della cosiddetta "ragione più liquida" (ex multis, Cass., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309), il Tribunale ha proceduto in primo luogo alla trattazione dei profili di merito, ravvisando con motivazione solida e convincente la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia. La vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume infatti una sostanziale rilevanza pubblica: le conversazioni telefoniche intercorse tra l'ex Ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse per la collettività, relativo alla possibilità che l'assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell'interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale.

Il passaggio più significativo della motivazione attiene alla valutazione dell'essenzialità della diffusione integrale della registrazione audio. Il Tribunale ha affermato, con argomentazione che appare pienamente condivisibile alla luce dei principi affermati dalla Cassazione, che l'ostensione integrale e originale della conversazione si giustifica nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiose o faziose da parte del giornalista. Tale conclusione risulta perfettamente coerente con la stessa fisionomia del giornalismo d'inchiesta, impegnato nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica.

La posizione del Tribunale merita piena adesione. Nel contesto del giornalismo investigativo, la scelta di riprodurre integralmente un documento o una registrazione non costituisce un'indebita spettacolarizzazione, bensì una garanzia di autenticità e di fedeltà alla realtà dei fatti, funzionale a preservare la credibilità dell'inchiesta giornalistica e a consentire al pubblico di formarsi autonomamente un giudizio sulla vicenda narrata. Una diversa soluzione, che imponesse al giornalista di "raccontare" il contenuto di una conversazione senza poterla riprodurre, avrebbe esposto l'informazione al rischio di essere percepita come una ricostruzione parziale o tendenziosa, vanificando quella funzione di controllo democratico che il giornalismo d'inchiesta è chiamato a svolgere.

Del resto, il principio di essenzialità dell'informazione non può essere inteso in modo tale da svuotare di contenuto il diritto di cronaca, imponendo sempre e comunque la forma espositiva meno invasiva per la riservatezza. Come correttamente rilevato dal Tribunale, quando la notizia attiene a fatti di rilevante interesse pubblico e i protagonisti rivestono un ruolo istituzionale di primo piano, l'esigenza di documentare fedelmente i fatti prevale sulla tutela della sfera privata, tanto più quando, come nel caso di specie, le circostanze oggetto di diffusione hanno diretta attinenza con l'esercizio delle funzioni pubbliche.

La perentorietà dei termini procedimentali: un principio costituzionalmente necessitato - Pur avendo risolto la controversia sulla base delle considerazioni di merito, il Tribunale ha opportunamente affrontato anche la questione della natura dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, affermandone con rigore argomentativo la perentorietà. Il ragionamento muove dalla premessa che il procedimento amministrativo sanzionatorio presenta evidenti profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, in quanto il suo esito si sostanzia, secondo la definizione della Corte costituzionale nella sentenza n. 151 del 2021, nella "inflizione di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione".

Tale peculiarità conferisce particolare intensità alle esigenze di certezza giuridica e di prevedibilità connesse all'esercizio dei poteri pubblici sanzionatori. La certezza del tempo entro cui l'autorità amministrativa deve concludere il procedimento consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando da un lato il rischio connesso a una possibile inerzia dell'autorità procedente e, dall'altro, il rischio di un'esposizione temporalmente illimitata alla possibile inflizione della sanzione. Come efficacemente evidenziato dal Tribunale, la perentorietà dei termini rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire il rispetto di principi fondamentali dell'ordinamento, coperti da garanzia costituzionale.

L'orientamento del Tribunale trova piena conferma nella recentissima pronuncia della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025 (R.G. n. 759/2025), che ha affrontato una questione analoga relativa ai termini del procedimento sanzionatorio del Garante. In quella sede, la Suprema Corte ha affermato con chiarezza che "la predefinizione legislativa di un limite temporale per l'emissione di una sanzione espressiva della potestà punitiva della pubblica amministrazione, il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso, risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali di sicurezza giuridica e diritto di difesa". La mancanza di un termine finale perentorio, ha proseguito la Corte, collocherebbe l'autorità titolare della potestà punitiva "in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell'attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione".

Non persuade, alla luce di tali principi, la tesi sostenuta dal Garante secondo cui i termini avrebbero natura meramente ordinatoria. L'Autorità aveva richiamato i principi espressi dalla

Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 30 gennaio 2025, relativa ai termini dei procedimenti dell'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, sostenendo la necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di garantire una tutela effettiva degli interessi comunitari e quella di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale argomentazione non può condurre a privare di effettività le garanzie procedimentali poste a tutela del soggetto destinatario della potestà sanzionatoria, pena la violazione dei principi costituzionali di certezza del diritto e di effettività del diritto di difesa.

Considerazioni conclusive - La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente nella definizione dei rapporti tra tutela della riservatezza e libertà di informazione, con particolare riguardo al giornalismo d'inchiesta. L'approccio adottato dal giudice appare metodologicamente rigoroso e pienamente aderente ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, viene ribadita la centralità del principio di essenzialità dell'informazione quale limite all'esercizio del diritto di cronaca; dall'altro, si riconosce che tale principio deve essere declinato in modo coerente con le peculiarità del giornalismo investigativo, nel quale la fedeltà al dato storico e l'autenticità delle fonti assumono una rilevanza preminente.

La pronuncia riafferma con forza il principio secondo cui il giornalismo d'inchiesta, quale strumento essenziale per la formazione di una opinione pubblica informata e consapevole in una democrazia matura, gode nell'ordinamento di una tutela particolarmente ampia. Come già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16236/2010, il giornalista d'inchiesta ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro, compiendo ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. Limitare eccessivamente tale attività, imponendo modalità di diffusione dell'informazione che ne compromettano l'autenticità e la credibilità, significherebbe tradire la funzione democratica che il giornalismo investigativo è chiamato a svolgere.

La sentenza affronta inoltre con determinazione un tema di grande attualità nel dibattito giuspubblicistico, quello della natura dei termini procedimentali in materia sanzionatoria, offrendo argomenti solidi a sostegno della tesi della perentorietà che si pongono in perfetta continuità con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione. Il Garante per la protezione dei dati personali ha annunciato di riservarsi la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza, ma alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, appare ragionevole ritenere che la Suprema Corte confermerà l'impostazione del Tribunale, tanto sui profili sostanziali quanto su quelli procedurali.

In definitiva, la sentenza del Tribunale di Roma offre agli operatori del settore indicazioni preziose per orientarsi nel delicato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di informazione, confermando che quando vengono in rilievo fatti di rilevante interesse pubblico che coinvolgono soggetti istituzionali nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di cronaca, nella sua più elevata espressione del giornalismo d'inchiesta, è destinato a prevalere sulla tutela della sfera privata degli interessati.

Note sull'Autore

Michele Iaselli Michele Iaselli

Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy. Avvocato, docente di  diritto digitale e tutela dei dati presso LUISS - dipartimento di giurisprudenza. Specializzato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in "Tecniche e Metodologie informatiche giuridiche". Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy. Funzionario del Ministero della Difesa - X : @infomicheleias1

 

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