Videosorveglianza condominiale e nuove Linee Guida 2025: trasparenza, proporzionalità e responsabilità documentata
Le Linee Guida del Garante Privacy del 10 aprile 2025 ridefiniscono i confini tra sicurezza e tutela dei dati personali nel condominio: nasce l’obbligo del Registro dei trattamenti, si rafforza la posizione dell’amministratore e si chiarisce il caso – tutt’altro che raro – del condomino che installa da sé una telecamera.

La videosorveglianza condominiale, da sempre terreno di equilibrio precario tra sicurezza e riservatezza, entra nel 2025 con regole più mature, precise e documentabili. Le nuove Linee Guida del Garante Privacy del 10 aprile 2025 (Provv. n. 209/2025) segnano un cambio di passo netto.
La protezione dei dati in condominio non è più affidata al buon senso o alle prassi consolidate, ma deve poggiare su criteri di trasparenza, proporzionalità e responsabilità amministrativa. Non solo delibere e cartelli: oggi serve un vero e proprio sistema di gestione della privacy, di cui la videosorveglianza è solo la parte più visibile.
Le novità - Le novità principali riguardano l’obbligo di deliberazione assembleare specifica, la definizione chiara del titolare del trattamento (il condominio, rappresentato dall’amministratore), la conservazione limitata delle immagini (generalmente 24–48 ore), e la necessità di cartellonistica informativa completa, leggibile e accessibile a tutti i soggetti potenzialmente ripresi. Il principio di minimizzazione diventa la chiave interpretativa: le telecamere devono inquadrare solo ciò che serve, evitando spazi privati o aree comuni non pertinenti. L’uso di sistemi intelligenti, come l’analisi automatica delle immagini o l’integrazione con accessi elettronici, impone la preventiva valutazione d’impatto (DPIA), a garanzia della proporzionalità e della sicurezza dei dati trattati.
Registro dei trattamenti - Ma la vera innovazione introdotta dal Garante è documentale: il condominio dovrà dotarsi di un Registro delle attività di trattamento. Non è più sufficiente gestire correttamente i dati: occorre poterlo dimostrare. Il registro diventa la prova dell’accountability condominiale, elencando trattamenti, finalità, tempi di conservazione, soggetti autorizzati, fornitori esterni, misure tecniche e organizzative adottate. Anche nei condomìni di piccole dimensioni, il Garante raccomanda la redazione di un registro, specie quando sono attivi impianti di videosorveglianza o altre forme di trattamento sistematico (gestione anagrafiche, contabilità, comunicazioni digitali). Un adempimento che si trasforma in strumento di governo e di tutela per l’amministratore, che potrà dimostrare di aver agito in modo conforme e diligente.
L’amministratore, infatti, emerge come figura cardine: è il rappresentante del titolare del trattamento e deve saper coniugare competenze giuridiche, tecniche e organizzative. Le Linee Guida sottolineano la necessità di formazione continua, anche attraverso percorsi professionali certificati, per affrontare la complessità del GDPR in ambito condominiale. La privacy diventa parte integrante della buona amministrazione: una competenza obbligata, non un optional formale.
Installazione fai da te - Di grande rilievo è anche la trattazione del caso del singolo condomino che installa da sé una telecamera. Il Garante ribadisce che la ripresa è lecita solo se limitata a spazi di esclusiva pertinenza. Se, invece, l’inquadratura interessa anche porzioni comuni – androni, corridoi, cortili o ingressi condivisi – si entra nel campo del trattamento di dati personali altrui, con tutte le conseguenze del caso. Il condomino “autonomo” diventa titolare del trattamento e deve quindi adempiere a tutti gli obblighi previsti dal GDPR: informativa, limitazione delle riprese, tempi di conservazione brevi, eventuale iscrizione nel registro dei trattamenti. In caso contrario, si espone non solo a sanzioni amministrative, ma anche a responsabilità civili e penali (interferenza illecita nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.).
(Nella foto: Carlo Pikler, avvocato cassazionista)
L’amministratore, dal canto suo, è chiamato a vigilare. Se riceve segnalazioni o rileva installazioni non conformi, deve intervenire per richiederne l’adeguamento o la rimozione, documentando le azioni intraprese. Le stesse Linee Guida raccomandano che i regolamenti condominiali o le delibere di gestione prevedano espressamente limiti, procedure autorizzative e sanzioni interne per l’uso non autorizzato di dispositivi di videosorveglianza.
Il quadro che emerge è quello di un condominio che non può più improvvisare. La videosorveglianza è ammessa, ma deve essere pensata, deliberata, formalizzata e monitorata. L’installazione di una telecamera non è solo un gesto tecnico, ma un atto giuridico complesso che implica responsabilità condivise. La sfida, oggi, è rendere la sicurezza compatibile con la libertà individuale, sostituendo il “vedere tutto” con il “vedere solo ciò che serve”.
Le Linee Guida del 2025 ci consegnano, in definitiva, un condominio più consapevole e un amministratore più formato. E ricordano, a tutti, che la trasparenza non è un obbligo burocratico: è la forma più alta di tutela della fiducia reciproca all’interno della comunità condominiale. (Per ulteriori appofondimenti, vedasi "Documento di indirizzo relativo al Trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio")







