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Telemarketing indesiderato: 600 mila euro di sanzione a Wind Tre

Il Garante per la privacy ha ordinato a Wind Tre S.p.A. il pagamento di una sanzione di 600 mila euro per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nel corso di attività di marketing telefonico, anche tramite sms.

La sanzione è giunta a seguito di un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, con il quale il Garante, sulla base di numerose segnalazioni, aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clienti effettuato dalla società telefonica e vietato l’ulteriore uso di tali dati a fini di marketing.

Wind Tre aveva infatti usato senza consenso i dati dei clienti a fini promozionali e sempre senza consenso li aveva comunicati alla rete dei partner commerciali. Il trattamento illecito è derivato principalmente da due violazioni. La prima ha riguardato la mancata verifica delle liste di chi non desiderava essere contattato a scopi pubblicitari (“black list”), detenute dalla società, nelle quali erano presenti i segnalanti. La seconda è dipesa da una sistematica e prolungata comunicazione illecita di dati della clientela a terzi, cioè appunto ai partner commerciali.

La società infatti aveva erroneamente qualificato la maggior parte dei punti vendita come titolari autonomi, anziché come responsabili del trattamento, incorrendo così in una illecita comunicazione.

Nel definire l’importo dovuto, l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni contestate, come il fatto che siano stati impiegati differenti canali di contatto (telefonate, sms) con esponenziale aumento dell’invasività delle campagne promozionali, ma anche - in termini favorevoli - del fatto che Wind Tre abbia posto in essere autonome iniziative per eliminare le criticità prima ancora dell’adozione del provvedimento di divieto, poi ulteriormente rafforzate per adeguarsi alle novità introdotte dal Regolamento Ue.

La società ha proceduto al pagamento della sanzione nei termini previsti.

Fonte: Garante Privacy

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