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Il video girato dall’influencer viola la privacy anche se il minore è di spalle ma riconoscibile dal contesto, e in ogni caso serve uno specifico consenso

Non basta un consenso generico firmato a inizio anno scolastico per trasformare gli studenti in protagonisti di campagne promozionali sui social, e si può violare la privacy anche se il minore viene ripreso di spalle.

Lo ha stabilito il provvedimento n. 725 del 27 novembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, in cui l’Autorità ha ribadito che non è sufficiente una generica autorizzazione rilasciata a inizio anno scolastico per pubblicare immagini degli studenti sui social network, soprattutto quando l’iniziativa ha finalità promozionali.

Il caso - La vicenda nasce dalla segnalazione dei genitori di una studentessa che avevano scoperto la presenza della figlia in un video diffuso su piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook. Il filmato era stato realizzato da una persona qualificatasi come “influencer” con lo scopo di promuovere l’istituto e favorire le iscrizioni. Nelle riprese la ragazza compariva mentre suonava il pianoforte.

La scuola aveva sostenuto che la minore non fosse identificabile perché ripresa di spalle. Tuttavia l’Autorità ha ricordato che l’identificazione non dipende solo dal volto: anche elementi di contesto — ambienti, abiti o situazioni riconoscibili — possono rendere una persona individuabile.

Inoltre l’influencer non era neanche stato formalmente designato responsabile del trattamento come richiede il GDPR quando un trattamento di dati personali debba essere effettuato da un soggetto esterno per conto del titolare del trattamento.

Il problema del consenso - Il punto decisivo riguarda la validità della liberatoria firmata dai genitori. Il modulo riguardava attività scolastiche e uscite didattiche, ma non faceva alcun riferimento alla diffusione delle immagini per finalità pubblicitarie su canali social esterni.

Secondo il Garante, il consenso così raccolto non soddisfa i requisiti richiesti dal Regolamento europeo, che impone che sia specifico, informato e inequivocabile. Inoltre, nel caso dei minori deve essere garantita una tutela rafforzata: la pubblicazione del video a fini promozionali non è compatibile con il loro interesse superiore.

La sanzione del Garante Privacy - Tenuto conto della collaborazione dell’istituto e della rimozione del contenuto, l’Autorità ha applicato una sanzione amministrativa di 2.000 euro, ritenuta proporzionata e con funzione deterrente. Il provvedimento richiama le scuole al rispetto delle regole, ricordando che la privacy dei minori non può essere subordinata a esigenze di marketing o comunicazione istituzionale, e suggerisce anche la massima cautela anche quando si pensa di rispettare la privacy dei minori semplicemente evitando di riprenderli in chiaro in primo piano.

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