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Garante Privacy: customer care, no al software di Sky che controlla gli operatori

Il Garante per la privacy ha dichiarato illecito e ha vietato l’ulteriore trattamento di dati effettuato da SkyItalia senza aver fornito agli operatori di customer care una completa informativa sul funzionamento di un sistema che gestisce le chiamate degli abbonati, e senza aver stipulato uno specifico accordo sindacale.

Dagli accertamenti effettuati dall’Autorità, intervenuta a seguito della segnalazione di una organizzazione sindacale e di alcuni dipendenti addetti al call center, è emerso che il sistema non si limita ad associare, come sostenuto dalla società, la chiamata e l’anagrafica del cliente per facilitare la gestione della richiesta dell’abbonato, ma consente “ulteriori elaborazioni” (memorizzazioni di dati personali degli operatori ed estrazione di report).

Attraverso questo sistema infatti la società è in grado di risalire all’identità del dipendente attraverso l’associazione del “codice operatore” con altre informazioni relative alla sua attività lavorativa ( il tipo di operazione svolta, la durata della chiamata, data e orario di termine della chiamata) o mediante l’eventuale incrocio tra informazioni conservate in sistemi separati.

Il software - afferma il Garante - permette di ricostruire anche indirettamente l’attività svolta da centinaia di operatori del call center e rappresenta un sistema di controllo, anche se potenziale e indiretto, dell’attività lavorativa. Oltre alla disciplina di protezione dati il sistema viola anche la disciplina lavoristica sull’impiego di strumenti dai quali possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori. Il sistema, contrariamente a quanto affermato dalla società, non può essere considerato uno “strumento di lavoro” per la sola gestione del contatto con il cliente e dunque utilizzato dall’operatore per rendere la prestazione, perché rientra  piuttosto - a parere del Garante - tra gli “strumenti organizzativi” per soddisfare esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro dai quali può derivare il controllo a distanza dei lavoratori. E, data la loro invasività, prima di impiegare questi strumenti la società avrebbe dovuto attivare tutte le procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o in mancanza di questo autorizzazione delle direzioni territoriali del lavoro), procedure che non sono state espletate. 

Tutto ciò senza che la società avesse fornito ai dipendenti una informativa completa e dettagliata sulle effettive modalità e finalità delle operazioni di trattamento rese possibili dall’applicativo. L’Autorità si riserva di valutare con un autonomo procedimento l’applicazione di sanzioni amministrative per gli illeciti riscontrati.

Fonte: Garante Privacy

Note Autore

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Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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