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Il Tribunale di Roma, con la sentenza 1190/2024, è tornato ad occuparsi del lato passivo delle obbligazioni aventi ad oggetto un diritto di credito. La fattispecie esaminata riguarda l'obbligo di consegna della lista dei morosi, obbligo di cui l’amministratore non risponde personalmente, ma in quanto mandatario dei proprietari.

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Tutela della riservatezza e adempimenti degli amministratori di condominio rappresentano un binomio ricco di insidie che possono sfociare in una violazione della riservatezza dei condòmini. Lo ha ribadito, ancora una volta, la Suprema Corte con la pronuncia dell’ordinanza n. 29323 del 7 ottobre 2022.  Il ricorso, avente ad oggetto trattamento illecito di dati personali e conseguente richiesta di risarcimento del danno, è stato proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Bari (n. 3453/2020 depositata il 11/11/2020).

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La materia condominiale, innovata con l’entrata in vigore della L. 220/2012 e già largamente definita sugli aspetti della privacy dei condomini nel 2003 dal Codice Privacy (ora riformato dal D.lgs. n.101/2018), deve necessariamente essere adeguata alle nuove disposizioni del GDPR.

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Oggetto della Sentenza n. 1/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano è il ristoro dell’indebito pregiudizio patrimoniale subito dal Comune in conseguenza della sanzione irrogata dal Garante per plurime violazioni della disciplina in materia di dati personali.

L'esposizione in bacheca di documentazione dalla quale possa ricavarsi il nominativo dei condomini morosi è da ritenersi vietata ed espone l'autore al risarcimento dei danni per indebita diffusione dei dati personali, perché in tal modo le informazioni possono venire a conoscenza dei soggetti terzi che transitano nelle parti comuni (fornitori, parenti e amici dei condomini, ecc.). E i danni risarcibili sono anche quelli non patrimoniali, potendosi quindi ricorrere alla prova presuntiva e alla liquidazione equitativa del pregiudizio subito.

Il Regolamento europeo sulla privacy entra anche in condominio. Negli edifici il rapporto fra tutela della privacy e ricerca di maggior sicurezza attraverso l’installazione di telecamere e videocitofoni da parte di un condomino è sempre controverso. La questione oggi è ancora più complicata poiché se, da un lato, la recente giurisprudenza ha ampliato la tutela della riservatezza altrui, imponendo che le riprese negli spazi comuni siano possibili solo con il consenso di tutti i condomini, dall’altra in base al nuovo regolamento europeo 2016/679 le telecamere possono essere installate tutte le volte che sono necessarie per motivi di sicurezza seri e giustificati.

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Da una lite tra avvocati la Cassazione penale coglie l'occasione di chiarire che il socio che videoregistra in spazi condominiali dello stabile dove si trova lo studio comune o in spazi dell'area privata, ma aperti alla vista, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata dell'altro socio di cui lamenta il comportamento persecutorio. E tali registrazioni ben possono fondare la condanna per stalking se risultano decisive al netto di quelle inutilizzabili perché effettuate nello spazio privato dello studio.

Il diritto alla sicurezza e incolumità è prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza. Perciò una telecamera non viola la riservatezza nel caso in cui venga installata sul pianerottolo di un condominio osservando le precauzioni (comunicazione all'amministratore e affissione di cartello segnalatore). E' quanto precisa il Tribunale di Prato mediante sentenza del 29 giugno 2023, n. 440 (questione vertente sull'utilizzo delle telecamere private, tematica di viva attualità e diffuso interesse).

Telecamere lecite in condominio, ma soltanto allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni, con ridotto ambito visivo e con il rispetto degli adempimenti preliminari indicati dall'Autorità garante. Una delle novità più innovative contenute nella legge di riforma del condominio n. 220 del 2012 è stata quella che ha legittimato l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e che ha specificato il procedimento necessario per adottare tale soluzione. Infatti in precedenza la videosorveglianza in ambito condominiale non aveva una normativa specifica di riferimento e si erano addirittura registrate alcune sentenze di merito che avevano negato la legittimità delle videoriprese.

Telecamere in condominio, occorre distinguere tra l'impianto comune assentito dall'assemblea, legittimo a condizione che siano eseguiti una serie di adempimenti, e quelli eventualmente installati dai singoli condòmini a tutela della proprietà esclusiva, che non soggiacciono alla normativa in materia di privacy.

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Privacy Day Forum, dibattito e spunti: lo speciale di TV9

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