Visualizza articoli per tag: condominio
Videosorveglianza condominiale, in assenza della delibera assembleare il trattamento risulta illecito
In assenza di delibera assembleare per l'installazione della videosorveglianza in un condomininio, il trattamento risulta illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità.
Videosorveglianza nei condomini: sconsigliato il ‘fai da te’
L’attivazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un condominio, per controllare le aree comuni, comporta un trattamento di dati personali che, al fine di evitare sanzioni pecuniarie, deve essere necessariamente progettato ed eseguito attuando in modo efficace i principi di protezione dei dati personali. Non basta quindi l’apposizione di un semplice cartello con un’icona ma bisogna realizzare una serie di adempimenti che postulano la necessità di coinvolgere un consulente privacy veramente esperto. È fortemente sconsigliato il “fai da te”!
Videosorveglianza sulle parti comuni del condominio per un legittimo interesse in presenza di un reale pericolo
L’attivazione di un sistema di videosorveglianza è giustificabile in relazione a una situazione di pericolo reale, comprovata da furti o atti vandalici verificatisi in passato: questi precedenti costituiscono un solido elemento a supporto della sussistenza del legittimo interesse ed è pertanto opportuno che vengano documentati.
Viola la privacy l'amministratore che evidenzia in bacheca i dati del condomino moroso
L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra una inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo alla responsabilità prevista dall'articolo 15 del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003). La responsabilità è, inoltre, riconducibile al solo amministratore e non anche ai componenti del consiglio di condominio, essendo costoro titolari di funzioni meramente consultive. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 355/2021.