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Telecamere lecite in condominio, ma soltanto allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni, con ridotto ambito visivo e con il rispetto degli adempimenti preliminari indicati dall'Autorità garante. Una delle novità più innovative contenute nella legge di riforma del condominio n. 220 del 2012 è stata quella che ha legittimato l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e che ha specificato il procedimento necessario per adottare tale soluzione. Infatti in precedenza la videosorveglianza in ambito condominiale non aveva una normativa specifica di riferimento e si erano addirittura registrate alcune sentenze di merito che avevano negato la legittimità delle videoriprese.

Telecamere in condominio, occorre distinguere tra l'impianto comune assentito dall'assemblea, legittimo a condizione che siano eseguiti una serie di adempimenti, e quelli eventualmente installati dai singoli condòmini a tutela della proprietà esclusiva, che non soggiacciono alla normativa in materia di privacy.

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In assenza di delibera assembleare per l'installazione della videosorveglianza in un condomininio, il trattamento risulta illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità.

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L’attivazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un condominio, per controllare le aree comuni, comporta un trattamento di dati personali che, al fine di evitare sanzioni pecuniarie, deve essere necessariamente progettato ed eseguito attuando in modo efficace i principi di protezione dei dati personali. Non basta quindi l’apposizione di un semplice cartello con un’icona ma bisogna realizzare una serie di adempimenti che postulano la necessità di coinvolgere un consulente privacy veramente esperto. È fortemente sconsigliato il “fai da te”!

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L’attivazione di un sistema di videosorveglianza è giustificabile in relazione a una situazione di pericolo reale, comprovata da furti o atti vandalici verificatisi in passato: questi precedenti costituiscono un solido elemento a supporto della sussistenza del legittimo interesse ed è pertanto opportuno che vengano documentati.

L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra una inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo alla responsabilità prevista dall'articolo 15 del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003). La responsabilità è, inoltre, riconducibile al solo amministratore e non anche ai componenti del consiglio di condominio, essendo costoro titolari di funzioni meramente consultive. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 355/2021.

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Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

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