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Licenziamento dopo il whistleblowing: spetta al datore di lavoro dimostrare che non è un atto ritorsivo

Il Dlgs 24/2023, che ha attuato la direttiva europea 2019/1937 sul whistleblowing, ha introdotto nel nostro ordinamento una protezione rafforzata per i lavoratori che effettuano una segnalazione utilizzando il canale di whistleblowing, disciplinando specificamente all’articolo 17 l’onere della prova in caso di licenziamento ritorsivo.

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